Gli specialisti pubblici o privati non sempre prescrivono di propria iniziativa gli accertamenti consigliati al termine della consulenza o la relativa visita di controllo successiva alla prima, nonostante numerose disposizioni vigenti a livello nazionale e locale lo indichino da decenni in modo esplicito (in Lombardia la prima DGR in tal senso risale addirittura al lontano 1993).
Questa omissione comporta notevoli disagi per i pazienti che si devono recare dal MMG, ridotto al rango di impiegato esecutivo, per la prescrizione degli accertamenti o delle visite, seguendo successiva-mente tutte le trafile amministrative per la prenotazione, quando potrebbero più agevolmente risolvere il problema dopo la visita con la prenotazione nella stessa struttura.
Nel tentativo di superare queste perduranti difficoltà il Piano Nazionale delle Linee Guida 2025-2027 da poco approvato, ribadisce in diversi passaggi quanto disposto da precedenti atti nazionali e regionali in merito:
·
“Le prestazioni successive al primo accesso devono
essere prescritte dal professionista che ha preso in carico il paziente senza
che questi sia rimandato al MMG/PLS per la prescrizione, come previsto dalla
citata intesa del 21 febbraio 2019 nonchè, con specifico riferimento alla presa
in carico delle cronicità, delle fragilità e delle patologie oncologiche”(pag.11).
·
“I Piani Regionali devono prevedere idonee modalità
per far sì che le prestazioni successive al primo accesso siano prenotate, se
non diversamente richiesto dal paziente, contestualmente alla produzione della prescrizione
da parte del medico specialista della struttura”(pag. 11).
·
“Ove lo specialista, in sede di primo accesso, ritenga
necessari ulteriori accertamenti o prestazioni di controllo o follow-up, al
fine di completare le indagini relative al sospetto diagnostico, è tenuto a
prendere in carico l’assistito, direttamente o attraverso la struttura
sanitaria nella quale opera, fino alla completa conclusione del percorso
diagnostico, nonchè, ove necessario, di implementare il sistema dei percorsi
diagnostici, anche inseriti in pacchetti ambulatoriali complessi e coordinati”
(pag. 16).
P.S.
Definizione della tipologia delle prescrizioni:
·
primo accesso (primo contatto del cittadino con
il SSN per un dato problema clinico ossia prima visita o primo esame di
diagnostica strumentale, visita o prestazione di approfondimento erogati da
specialista diverso dal primo osservatore e nel caso di paziente cronico,
si considera primo accesso la visita o l’esame strumentale necessari in seguito
ad un peggioramento del quadro clinico), o
·
prestazione successiva (visita
o prestazione di approfondimento, per pazienti presi in carico dal primo
specialista, controlli, follow up), al primo accesso.
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