domenica 7 febbraio 2016

Decreto appropriatezza, problematiche legali e regolatorie

1-Nelle premesse al dispositivo del Decreto ministeriale non si fa mai riferimento al medico convenzionato per la MG, come erogatore o prescrittore di accertamenti diagnostici nell'ambito del SSN. Il primo punto infatti richiama la norma che "....prevede per i MEDICI OSPEDALIERI e delle altre STRUTTURE DI RICOVERO e cura del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o accreditate, nonché per i MEDICI SPECIALISTI che abbiano TITOLO per PRESCRIVERE medicinali e accertamenti diagnostici a pazienti, all’atto della DIMISSIONE o in occasione di VISITE AMBULATORIALI, l’obbligo di SPECIFICARE i farmaci e le prestazioni EROGABILI con onere a carico del Servizio sanitario nazionale". Il medico di MG convenzionato con il SSN non viene preso in considerazione o nominato, anche nel resto del testo, e quindi il Decreto non sembrerebbe riguardare la categoria. Le limitazioni dell'erogabilià degli accertamenti sembrerebbero quindi a carico dei medici ospedalieri ed i medici specialisti.
2-Per quanto riguarda il destinatario del Decreto nel testo si utilizzano solo espressioni riferite all'erogabilità e all'atto di erogare e mai alla prescrivibilità e all'atto del prescrivere prestazioni specialistiche, tranne che nel caso delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva, distinte dalle condizioni di erogabilità. Dato che il MMG ha solo il compito di prescrivere accertamenti diagnostici, successivamente erogati (forniti) operativamente dalle strutture specialistiche accreditate, se ne deduce che al medesimo sono rivolte solo le Note per l'appropriatezza prescrittiva e non quelle relative alle condizioni di erogabilità.
3- Nel dispositivo attuativo del decreto non si accenna alle altre norme vigenti che regolano le prescrizioni diagnostiche, in particolare quelle relative alle esenzioni per malattie comprese nell'elenco ministeriale attualmente in vigore, ai pro- tocolli per la gravidanza, gli esami con mezzo di contrasto, le adozioni, la prevenzione del rischio infettivologico, screening in donatori di sangue e d'organo etc... Il caso più diffuso riguarda la prescrizione delle transaminasi, erogabili solo per  sospetta patologia epatica, ma non per il monitoraggio di numerose condizioni cliniche esenti, che prevedono espressa-mente entrambi i test: epatiti croniche,  epatocirrosi, malattie rare, trapiantati d'organo e soggetti in terapia con farmaci potenzialmente epatotossici etc.. 

4- Oltre alle esenzioni per patologia nel settore della compartecipazione alla spesa esistono anche gli esenti per status, dagli invalidi civili al 100% agli esenti per infortunio sul lavoro o malattia professionale, dai disabili con indennità di           accompagnamento agli invalidi di guerra o di servizio etc.. Anche per queste categorie, particolarmente protette e "tutelate" dalle norme vigenti, non è chiaro se valga l'esclusione dalla rimborsabilità nel caso in cui la prestazione non rientrasse tra i criteri di erogabilità previsti dalla nota e quindi l'onere dell'esame fosse a carico del cittadino esente per status.         
Riguardo ai soggetti esenti si configura un conflitto tra le norme vigenti da chiarire al più presto, in modo da evitare il     paradosso di una tutela da un lato proclamata e dall'altro negata, con pregiudizio economico e soprattutto per la conti- nuità delle cure e dell'assistenza.

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