venerdì 8 maggio 2026

Una riforma sanitaria — come il DL proposto dal ministero per rafforzare l’assistenza territoriale — prevede un passaggio preliminare: la definizione del problema che si intende affrontare e risolvere. Qui entra in gioco la teoria del problema, ovvero l'analisi delle cause che hanno prodotto la situazione problematica. Ad esempio, si può leggere l'eccessiva pressione sui PS degli ospedali come effetto di un sistema troppo centrato sull’acuto, oppure come conseguenza dell’invecchiamento della popolazione, della carenza della medicina territoriale, di posti letto ospedalieri o dell'offerta di specialistica ambulatoriale. Ogni interpretazione teorica del problema seleziona cause diverse e, di fatto, orienta implicitamente il tipo di soluzione, ritenuta appropriata per correggere le criticità. 

Ad esempio la teoria della riforma Schillaci attiene allo sbilanciamento della medicina territoriale verso la relazione medico-paziente a scapito degli interventi nella dimensione di popolazione, che si dovrebbero attuare primariamente nella rete di Case della Comunità Hub, a prescindere dal resto dell'assistenza primaria, composta da medicine di gruppo integrate, UCCP e medici single.

Sulla base della teoria del problema si costruisce la teoria del cambiamento, cioè l’idea di come e dove intervenire per migliorare la situazione. Nel caso di una riforma territoriale, si ipotizza che il potenziamento dei servizi di prossimità — come case della comunità, assistenza domiciliare e integrazione socio-sanitaria — possa ridurre ricoveri evitabili, migliorare la continuità delle cure e soprattutto spostare il baricentro dei servizi su interventi preventivi come vaccinazioni di massa, screening, presa in carico dei cronici etc.. 

In questa fase si stabilisce una catena causale che dovrebbe risolvere il problema di fondo: più servizi sul territorio dovrebbero tradursi in maggiore tutela della popolazione, sia nella prevenzione degli eventi acuti sia come conseguenza di una migliore gestione della cronicità. Tuttavia, questa è un’ipotesi che poggia su una premessa implicita, ad esempio che i cittadini utilizzino effettivamente questi servizi, che siano adeguatamente distribuiti sul territorio o che vi sia personale sufficiente ad erogare le prestazioni previste a prescindere dai contatti on-demand tra assistiti ed operatori sanitari, che passano in secondo piano rispetto agli interventi sulla popolazione.

Il terzo passaggio del processo è l’implementazione, dove la riforma incontra la realtà concreta dei sistemi sanitari. È il momento in cui le deliberazioni prese a livello centrale vengono tradotte in pratiche operative da regioni, aziende sanitarie, attuatori professionali e destinatari delle policy. Ed è qui che spesso emergono gli scarti tra intenzioni e risultati, per quello che viene definito implementation gap: differenze territoriali per path dependence, vincoli organizzativi, resistenze professionali, carenze di risorse o di operatori possono modificare — o persino snaturare — il disegno originario. Come mostrato da studiosi dell'implementazione delle policy gli operatori sul campo non si limitano a eseguire le politiche, ma le reinterpretano quotidianamente e le plasmano dal basso in un senso o nell'altro.

Per queste motivazioni, i tre momenti non sono separati ma strettamente intrecciati tanto da condizionare in positivo o in negativo gli esiti di una riforma o di una policy: 

  • una teoria del problema inappropriata o una diagnosi parziale possono portare a strategie fragili o inefficaci; 
  • una teoria del cambiamento troppo lineare può trascurare la complessità sistemica del contesto, ad esempio le interdipendenze tra i portatori di interessi in gioco; 
  • l’implementazione si può rivelare una sorta di sperimentazione sul campo che mette alla prova l'efficacia dell'interazione tra le due teorie, con il metro degli esiti conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. 

Una riforma sanitaria efficace dipende quindi dalla coerenza tra le tre fasi del processo e dalla capacità di adattarli nel tempo alla realtà che cambia, in relazione al contesto socio-tecnico, ai portatori di interessi coinvolti e alle risorse disponibili per avviare il cambiamento, che vede l'incontro tra norme top-down e processi organizzativi bottom-up. Nel caso della riforma Schillaci il cambiamento dovrebbe essere innescato dal combinato disposto tra convenzione riformata e dipendenza selettiva nel contesto dell'organizzazione delle Case della Comunità Hub da 50-60mila abitanti.

Uno dei modelli teroici di riferimento per l'implementazione delle politiche pubbliche è la valutazione realistica proposta dai sociologi britannici di Ray Pawson e Nick Tilley. L’idea centrale è che una politica “funziona” non in assoluto, ma perché attiva certi meccanismi in determinati contesti. I cardini della valutazione realistica sono (per i dettaglio si veda il PS):

  1. il contesto (Context) comprende condizioni istituzionali, sociali, economiche, culturali e organizzative che influenzano la realizzazione della politica;
  2. i meccanismi (Mechanisms) attiene ai i processi causali che spiegano perché gli attori dovrebbero reagire all'implementazione di una politica nel modo ipotizzato dai decisosi pubblici;
  3. gli esiti (Outcomes) sono gli effetti pratici prodotti dalla combinazione tra contesto e meccanismi.

UN CASO DI SCUOLA: LA PiC LOMBARDA

Un esempio pratico di definizione del problema, teoria del cambiamento e di implementazione inadeguate è stata la riforma della Presa in Carico (PiC) della cronicità e fragilità in Lombardia. La PiC aderiva implicitamente ad una teoria del problema secondo la quale per migliorare la PiC sul territorio, a causa delle presunte carenze della MG, i diabetici, gli ipertesi, gli scompensati, i broncopneumopatici dovevano essere seguiti da un Clinical Manger ospedaliero. 

Gli esiti empirici della riforma confutavano questo presupposto tacito, che era la teoria del cambiamento ipotizzata dai decision maker, vale a dire la “generalizzazione” della medicina di II livello per migliorare la qualità dell’assistenza. La teoria dell'implementazione della riforma prevedeva il passaggio dei cronici dal generalista territoriale allo specialista nosocomiale; nella realtà questa proposta di passaggio in cura veniva ricusata sia dai diretti destinatari alla PiC stessa, ovvero i cronici, sia dagli attuatori specialistici pubblici e soprattutto convenzionati. 

La teoria del cambiamento non teneva conto della discrezionalità degli attuatori e dei destinatari, vale a dire l’adesione dei medici e il consenso dei cronici all' "arruolamento": alla prova dei fatti meno nella metà dei generalisti lombardi partecipava attivamente alla PiC, arruolando peraltro oltre il 90% dei pazienti a fronte del 10% scarso dei Clinical Manager ospedalieri pubblici o delle strutture accreditate.

L’esito della riforma lombarda è un esempio di scuola di implementation gap per il disallineamento tra le dinamiche relazionali del contesto sociosanitario (bottom-up) e la teoria del programma e dell’implementazione (top-dowm).

P.S. I principi della valutazione realistica della politiche pubbliche sono (sintesi dell'IA).

  1. Contesto (Context), Il contesto comprende condizioni istituzionali, sociali, economiche, culturali e organizzative che influenzano gli effetti della politica. La domanda chiave è: in quali condizioni questa politica produce effetti?”

Esempi di contesto: capacità amministrativa di un comune, fiducia dei cittadini nelle istituzioni, risorse disponibili, caratteristiche territoriali o sociali.. La stessa misura può funzionare bene in una città e male in un’altra proprio perché cambia il contesto.


  1. Meccanismi (Mechanisms). I meccanismi sono i processi causali che spiegano perché gli attori reagiscono a una politica in un certo modo.

Non coincidono con le attività della politica, ma con: motivazioni; interpretazioni; incentivi; cambiamenti cognitivi o relazionali. La domanda chiave è: che cosa fa scattare il cambiamento nei soggetti coinvolti?”. Esempio: Un bonus occupazionale non crea automaticamente lavoro; può funzionare se induce le imprese a percepire minore rischio nell’assunzione.


  1. Esiti (Outcomes). Gli esiti sono gli effetti prodotti dalla combinazione tra contesto e meccanismi. Possono essere: attesi o inattesi; positivi o negativi; di breve o lungo periodo. La domanda chiave è: quali risultati emergono e per chi?”

  1. Configurazioni CMO. Il cuore della valutazione realistica è il modello: Context + Mechanism = Outcome - spesso indicato come configurazione CMO.

L’obiettivo non è semplicemente stabilire “se una politica funziona”, ma: cosa funziona, per chi, in quali circostanze, attraverso quali meccanismi. Per esempio: In contesti con forte cooperazione locale (C), programmi di partecipazione civica attivano senso di efficacia collettiva (M), producendo maggiore coinvolgimento dei cittadini (O).


  1. Teoria del programma. La valutazione realistica cerca di esplicitare la teoria implicita della politica pubblica: quali ipotesi causali contiene; perché dovrebbe produrre certi effetti; quali condizioni richiede.

In pratica: “Qual è la logica attraverso cui il decisore pensa che l’intervento funzionerà?”


  1. Causalità generativa. A differenza degli approcci puramente sperimentali, la valutazione realistica adotta una causalità “generativa”: gli effetti non derivano automaticamente dall’intervento; emergono dall’interazione tra intervento, attori e contesto. Quindi la causalità è: contingente; aperta; dipendente dalle condizioni sociali. 

7. Approccio orientato all’apprendimento. La finalità non è solo misurare performance, ma produrre apprendimento utilizzabile: adattare le politiche; trasferire pratiche in modo realistico; capire limiti e condizioni di replicabilità. Per questo è molto usata in: welfare; sanità; educazione; sviluppo locale; politiche complesse e multilivello.


Una formula sintetica della valutazione realistica potrebbe essere: “Non chiedere soltanto se una politica funziona, ma come, per chi, dove e perché.”


martedì 5 maggio 2026

Dalla Riforma Schillaci al DL "snello": rinviata alla calende greche la Convenzione riformata?

E' duarata poco più di una settimana la bozza di riforma Schillaci, travolta da un turbillion di critiche sindacali e riserve politiche. Come in occasione del decreto Liste d'attesa, si profila il superamento della prima versione con uno sdoppiamento legislativo approvato in gran fretta anche dalle regioni e di prossima formalizzazione:

  • un DL da approvare in tempi brevi per tamponare la situazione ed evitare il fallimento delle CdC Hub, scatole vuote prive di medici, e 
  • un PDL da sottoporre alle camere per la ristrutturazione dell'ACN e l'introduzione della specializzazione in MG.  

Un DL "urgente" su tutta la materia, come ipotizzato in un primo momento, era una evidente forzatura per una riforma così complessa, varata in zona Cesarini per incassare i finanziamenti del PNRR senza rimediare agli errori di policy degli ultimi 5 anni, a partire dall'idea di progettare una rete Hub&Spoke priva di Spoke, ovvero senza includere l'assistenza personalizzata a ciclo di scelta dei MMG, di fatto espulsi dagli Hub gestiti come poliambulatori specialistici con logiche ospedalocentriche. 

Di solito un DL entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU mentre la riforma Schillaci richiederà un cronoprogramma di 180 giorni per l'implementata, nella più ottimistica ed astratta delle previsioni. Una riforma del genere doveva essere varata almeno due anni prima della scadenza del PNRR, ovvero in tempo per diventare esecutiva al 30 giugno 2026.

Invece di rivedere scelte irrazionali e fallimentari, come il ruolo unico "selettivo", il DL poteva aggravare la situazione con proposte irrelistiche nei tempi ipotizzati, per la classica toppa peggiore del buco. L'obiettivo dichiarato del mini DL in fase di elaborazione è di garantire la continuità assistenziale diurna h12 nelle CdC Hub, almeno per 5 giorni la settimana, per due funzioni principali

  • assistere i cittadini rimasti senza medico e 
  • rispondere ai cosiddetti bisogni non differibili, 

vale a dire l'assistenza minima ai pazienti che non trovano un appuntamento in tempi brevi presso il proprio MMG, riducendo il carico delle pseudo-urgenze. Questi pazienti si potranno rivolgere alla CdC dove sarà garantita la presenza di un MMG convenzionato o dipendente per la continuità assistenziale diurna h12, come del resto prevedeva la riforma Balduzzi del 2012 affidando tale compito alle Uccp rimaste sulla carta per 15 anni. Come sarebbe oggi l'assistenza territoriale se in un decennio fosse stata realizzate una fitta rete di UCCP/medicine di gruppo integrate, analoghe alle CdC Spoke non finanziate dal PNRR? Errare è umano, perseverare diabolico e fallimentare!

La formula del debito orario potrebbe rivelarsi una utile valvola di sfogo per evitare le richieste dell'ultimo minuto o futili visite domiciliari, con un impegno orario minimo per tutti e non per i soli neo-convenzionati a ruolo unico.Q uante ore di debito orario saranno obbligatorie in funzione al numero di pazienti in carico? Una formula tipo 2 ore a settimana in funzione del numero di pazienti con esonero per i super massimalista a 1800 scelte sarebbe equa (per intenderci 6 ore fino a 500, 4 da 500 a 1000, 2 da 1000 al massimale).

In ogni caso il debito orario in CdC toccherà a tutti sanando la discriminazione verso i giovani per privilegiare i "vecchi" con l'esonero, un evidente caso di nonnismo professionale. Tutto dipenderà dalle modalità organizzative della continuità diurna, se ad accesso libero o su appuntamento tramite numero unico. 

La differenza non è da poco e comunque il documento delle regioni di settembre 25 prevedeva l'appuntamento, con una sorta di triage telefonico per escludere i sintomi a rischio di patologia tempo dipendente, tipo dolore toracico etc..

Altri possibili effetti di un DL tampone saranno: un aggioramento normativo dell'ACN vigente per l'introduzione del debito orario e del RU "universale", la rinegosiazione degli AIR varati nell'utimo anno, la ridefinizione dei compiti delle AFT, in particolare per il coordinamento degli orari di studio che verrà superatato dalla continuità assistanziale in presenza nelle CdC. 

Insomma non è azzardato prevedere almeno un anno di transizione, con inevitabile confuzione normativa e pratica, in attesa che il DDL di riforma della Convenzione faccia il suo corso, ammesso che arrivi in GU prima della fine della legislatura e non alle calende greche. 

sabato 2 maggio 2026

Riforma Schillaci (IV): i compiti dei convenzionati, dei dipendenti e monitoraggio

Art. 4 (Debito organizzativo minimo e attività nelle Case della Comunità)

La convenzione riformata introduce un debito organizzativo minimo nazionale, da modulare territorialmente in base alla programmazione regionale. Il debito organizzativo minimo comprende almeno:

  • a) partecipazione effettiva alla rete territoriale;
  • b) presenza organizzata nelle Case della Comunità secondo il fabbisogno programmato;
  • c) utilizzo dei sistemi informativi comuni;
  • d) adesione ad audit, verifiche e indicatori;
  • e) integrazione con i percorsi di presa in carico multiprofessionale.

L’attività nelle Case della Comunità costituisce componente strutturale del nuovo modello di medicina generale e della pediatria di libera scelta e non mera attività incentivata.

Art. 5 (Canale selettivo di dipendenza per le funzioni territoriali strutturate)

1Al fine di garantire presenza strutturata nelle Case della Comunità, copertura oraria e turnazione, continuità assistenziale territoriale, lavoro di équipe multiprofessionale e presidio delle funzioni territoriali ad alta intensità organizzativa, è istituito il canale selettivo di dipendenza per l’assistenza primaria territoriale. Il canale selettivo è prioritariamente utilizzabile per:

  1. a) Case della Comunità hub;
  2. b) Case della Comunità spoke individuate dalla programmazione regionale;
  3. c) funzioni integrate con la continuità assistenziale e con i bisogni non differibili;
  4. d) attività di presa in carico strutturata e di coordinamento territoriale.

Art. 11 (Monitoraggio, cronoprogramma e allegato economico).

Il Ministero della salute, d’intesa con le Regioni e le Province autonome, assicura il monitoraggio della prima attuazione del presente decreto. Il monitoraggio si fonda almeno sui seguenti indicatori:
  • a) ore effettivamente svolte nelle Case della Comunità;
  • b) copertura dei turni e delle funzioni programmate;
  • c) numero di pazienti cronici e fragili presi in carico;
  • d) utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e del telemonitoraggio;
  • e) appropriatezza prescrittiva e organizzativa;
  • f) accessi impropri al pronto soccorso;
  • g) raggiungimento degli obiettivi territoriali;
  • h) costi e risparmi di sistema.

Riforma Schillaci (III): la convenzione riformata

Rispetto alla versione schematica divulgata il 23 aprile (la "convenzione riformata" riportata di seguito) la bozza del DL Schillaci sulla riforma a doppio canale della MG ha subito significativi cambiamenti per quanto riguarda il futuro ACN.

Ecco la sintesi dell'Art. 3 (Convenzione riformata quale canale ordinario) del DL Schillaci

La disciplina convenzionale nazionale dovrà assicurare almeno:

  • assistenza fiduciaria agli assistiti in carico;
  • partecipazione alla rete territoriale di riferimento e alle articolazioni organizzative territoriali;
  • utilizzo dei sistemi informativi interoperabili e degli strumenti digitali di sistema;
  • presa in carico strutturata dei pazienti cronici e fragili;
  • partecipazione ad audit, verifiche e monitoraggio
  • svolgimento di una quota programmata di attività nelle Case della Comunità;
  • collaborazione con infermieri, personale amministrativo, specialisti e servizi territoriali.

La norma definisce inoltre la struttura generale della remunerazione della convenzione riformata - quota capitaria pari a 128€/anno lordi come i PLS, si veda il PS - che dovrà articolarsi almeno in:

  • quota base;
  • quota presa in carico;
  • quota prevenzione;
  • quota organizzativa e tecnologica;
  • quota Case della Comunità;
  • quota risultato.

Come si può notare la struttura della remunerazione conferma a grandi linea le attuali componenti (quota base, quota di governo clinico/presa in carico, indennità organizzative e tecnologiche) a cui si aggiungono le tre voci che riguardano compiti rivolti alla popolazione: quota per attività di prevenzione, di risultato e per attività svolte nelle CdC. 

La principale discrepanza tra le due versioni riguarda l'esempio riportato nel riquadro, per quanto riguarda sia l'entità dei compensi - allettante quanto improbabile - sia la sua suddivisione tra le voci elencate, poco realistica e senza corrispondenza con la struttura generale indicata nella bozza di DL. 

Vediamo in dettaglio le tre novità.

Quota Case della Comunità. Dopo il sostanziale fallimento del debito orario del ruolo unico dell'ACN vigente, obbligatorio solo per i neo-convenzionati dal 2025, il DL Schillaci passa alle vie di fatto e lo estende tutti i MMG in attività, come era prevedibile. Si supererà così il doppio standard attuale che discriminava neo-inseriti esonerando dal debito orario i "vecchi" convenzionati. La retribuzione della quota CdC,  per 6 ore settimanali in 48 settimane annue, diventa una delle voci della quota capitaria, come indicato nel PS, superando il compenso orario introdotto negli AIR approvati dopo l'entrata in vigore dell'ACN. 

Attività di prevenzione. Si riferisce soprattutto alle campagne di vaccinazione che nell'ACN erano facoltative e remunerate in base al numero di pazienti arruolati e inoculati. Confermando una tendenza più volte ribadita dal ministero le vaccinazioni e altre attività di prevenzione, come gli screening di popolazione, diventeranno quindi obbligatorie.

Quota risultato. E' la voce più aspecifica e potrebbe riferirsi agli esiti della presa in carico dei cronici, secondo gli indicatori epidemiologici, di processo ed esito definiti dai principali PDTA, come risultato empirico della loro applicazione e rendicontazione periodica, nell'ambito della "partecipazione ad audit, verifiche e monitoraggio". E' la quota più legata alla dimensione regionale e locale, soggetta a negoziazioni ed accordi sindacali in relazione alle risorse organizzative e comunitarie territoriali, come gli obiettivi clinico-assistenziali attribuiti alle AFT.

C'era bisogno di un DL per introdurre questi cambiamenti? Gli stessi compiti erano compresi negli ultimi ACN, seppur con modalità applicative e remunerative diversificate, che ora vengono unificate nella formula standard della quota capitaria. Emblematica è la vicenda della quota Case della Comunità che rende obbligatorio il debito orario del Ruolo Unico già inserito nell'ACN. 

Nelle intenzioni della controparte il debito orario dell'ACN doveva garantire la presenza h12 nelle CdC. Non era difficile immaginare che i MMG convenzionati ante-2025 avrebbero ricusato una norma che chiedeva loro un impegno orario supplementare. Il macroscopico errore di valutazione viene ora corretto con la convenzione riformata e con la dipendenza selettiva, onde evitare che le CdC restino strutture prive di personale e di servizi violando le indicazioni del PNRR. 

Infine resta un vuoto normativo: che ne sarà delle medicine di gruppo, delle UCCP e delle AFT, introdotte dalla riforma Balduzzi e finalmente recepite con gli AIR previsti dagli ACN? Il DL si limita ad indicare tra i compiti la "partecipazione alla rete territoriale di riferimento e alle articolazioni organizzative territoriali", senza specificare le modalità normative e attuative. 

Quale sarà il destino delle migliaia di medicine di gruppo grandi e piccole, che sono i nodi della rete territoriale, garanti della capillarità assistenziale e autentici presidi di comunità? Che ne sarà delle migliaia di infermieri e collaboratori amministrativi indispensabili per il buon funzionamento di queste CdC Spoke ante litteram? 

Resta il dubbio che nell'HUB-centrismo del DL Schillaci non vi sia considerazione ne' spazio per l'articolazione organizzativa più vicina alla dimensione olistica dell'assistenza personalizzata e di prossimità al mondo della vita quotidiana. Il che sarebbe un errore esiziale sia per la riforma che per l'intero SSN! Le premesse per nuove defezioni dalla MG e rischio di flop per la convenzione riformata ci sono tutte..

 Al link il precedente post

P.S. L’annullamento del metodo di remunerazione di attività ad ore ed il passaggio ad una remunerazione per assistito, comporta un obbligo orario minimo settimanale per ciascun medico operante in convenzione col SSN pari ad almeno 6 ore settimanali per 48 settimane annue, prevedendo che il periodo di riposo per l’attività a ciclo di scelta sia coincidente con il periodo di riposo dell’attiva svolta all’interno delle case di comunità. 

Ipotesi di revisione della convenzione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria (tariffa nazionale 128€/anno):

  1. 40€ lordi per ogni assistito che il medico ha in carico per erogazione LEA di competenza e obblighi di legge ad esempio uso e implementazione FSE;
  2. 24 € lordi per ogni assistito che il medico ha in carico finalizzati ad una corretta presa in carico del X% dei pazienti cronici (stratificazione e targeting della popolazione, presa in carico e gestione del paziente attraverso il piano di cura, erogazione di interventi personalizzati attraverso il coinvolgimento del paziente e caregiver nel piano di cura);
  3. 24 € lordi per ogni assistito in carico per promozione della salute (almeno una visita a ciascun assistito in carico ogni due anni e comunque entro l’anno per il neoiscritto?), prevenzione (% di adesione degli assistiti in carico ai programmi di screening?) e diagnosi precoce.
  4. 15 € lordi per ogni assistito, quale indennità per dotarsi collaboratore amministrativo e/o infermiere professionale e implementazione di sistemi di telemonitoraggio.
  5. 25 € lordi per ogni assistito in carico per lo svolgimento di 6 ore settimanali in CdC per 48 settimane all’anno. In Lombardia i medici del ruolo unico in servizio (oggi circa 5.600) genererebbero un debito orario complessivo annuo pari a 1.612.800.
Al link il post successivo su compiti e monitoraggio

domenica 26 aprile 2026

Riforma Schillaci (II): cambio di paradigma e architettura del nuovo sistema

Dopo aver analizzato nel precedente post le finalità del DL Schillaci veniamo alle altre componenti del framework abbozzato nella presentazione ministeriale: il cambio di paradigma e l'architettura del nuovo sistema (in calce il testo dell'articolo 2 del DL). 

Il superamento dell'ACN passa da una nuova cornice normativa e disciplinare nazionale, vale a dire l'introduzione della specializzazione in MG e il passaggio selettivo al rapporto di subordinazione di una parte dei convenzionati. 

sabato 25 aprile 2026

Riforma Schillaci (I): dall'ospedaloncentrismo all'HUB-centrismo delle Case della Comunità

L'analisi del decreto Schillaci non può che prendere le mosse dalle sue finalità, così enunciate nel frameworck della presentazione e nell'articolo 1 del DL in calce.

  • Il decreto nasce per garantire la piena operatività delle Case della Comunità
  • L’urgenza è legata alla necessità di rendere concreto e funzionante il nuovo modello di assistenza territoriale.
  • L’obiettivo non è solo organizzativo, ma di sistema: rafforzare l’assistenza primaria, la presa in carico e la continuità territoriale.


giovedì 23 aprile 2026

In Sicilia il MMG diventa il responsabile unico della spesa farmaceutica

Dopo gli accertamenti anche sui farmaci il MMG è considerato il deus ex machina che tutto prescrive, tutto controlla e quindi è anche il responsabile sul piano economico di tutte le prescrizioni che girano sul territorio, comprese quelle suggerite dagli specialisti e vincolate a note Aifa o piani terapeutici. 

Lo denuncia una nota della FIMMG siciliana che segnala "il rischio che il contenimento della spesa farmaceutica ricada sul medico di famiglia, chiamato a sostenere anche il peso di prescrizioni che non derivano da una sua scelta clinica autonoma, ma da decisioni assunte nella filiera specialistica" (decreto assessoriale n. 373 del 30 marzo 2026).  

È sorprendente che nel 2026 si ignori la configurazione a rete dell'assistenza territoriale, vale a dire l'interdipendenza degli attori e delle prescrizioni per cui non esiste un responsabile unico a cui ricondurre tutta la spesa. Si tratta di una posizione culturale distorta che segnala un deficit di visione sistemica del network sociosanitario e delle interrelazioni tra I e II livello. 

L’appropriatezza/inappropriatezza prescrittiva è influenzata da tre variabili – relative all’epidemiologia, alle scelte del medico e alle influenze sistemiche – che possono giustificare o meno la devianza statistica individuale delle medie di spesa:

  • La composizione anagrafica “pesata” degli assistiti: percentuali superiori alla media di over65, cronici polipatologici, grandi anziani, invalidi civili, fragili non autosufficienti, terminali etc. possono spiegare una parte dell’eventuale scostamento, poichè questo dato indipendentemente da altri parametri può essere correlato allo scostamento della spesa.
  • La prevalenza delle patologie croniche o rare, documentata dalle esenzioni: se ad esempio un MMG ha in carico un elevato numero di diabetici e/o ipertesi, correlabile al punto precedente e/o ad una maggiore sensibilità diagnostica individuale, automaticamente si scosterà dalla media della popolazione della sua zona. In teoria un medico che attua un capillare ed efficace controllo dei fattori di rischio su un’ampia fetta di popolazione potrebbe discostarsi in eccesso dalle medie, ma non certo per inappropriatezza. 
  • La prescrizione di farmaci con nota o Piano terapeutico suggeriti da specialisti. Non tutti i farmaci cronici sono farina del sacco del MMG poiché una parte viene indotta dagli specialisti pubblici o privati. Un esempio paradigmatico è quello dei colliri anti-glaucoma: non si può attribuire al MMG un eccesso di spesa dal momento che non ha alcun ruolo nella diagnosi e nel monitoraggio dell’ipertensione oculare, gestita in totale autonomia dall’oculista al quale tuttavia non vien “imputata” la spesa. 

La stessa considerazione vale per tutti i farmaci soggetti a Note AIFA dettagliate, vincolati a Piano Terapeutico o di prevalente prescrizione specialistica per malattie rare o a bassa prevalenza gestite dal II livello (tumori, patologie infiammatorie croniche intestinali, reumatologiche, cerebrali, polmonari, ematologiche, dermatologiche, endocrinologiche, immunologiche etc.)

Al Mmg non può essere attribuita la responsabilità di tutte la spesa che passa dalla sua penna, perché egli è solo uno degli attori dell’articolato sistema prescrittivo distribuito tra ospedale e territorio, che converte la domanda in prescrizioni farmacologiche, molte delle quali ricadono poi sul generalista come se fosse l’unico responsabile di tutta la “filiera” a rete. Per una corretta ed equa valutazione dell’appropriatezza i costi delle prescrizioni indotte dovrebbero essere detratti dal “conto” del MMG, come prevede l’indicazione del farmaco o dell'accertamento “suggerito”.

In conclusione le medie finanziarie in astratto, ovvero irrelate rispetto ai comportamenti clinici (indicatori di processo ed esito) all’epidemiologia del singolo medico (composizione anagrafica e prevalenza delle patologie croniche) e alle prescrizioni riconducibili ad altri professionisti (specialisti dipendenti, convenzionati o libero professionisti) sono prive di basi logico-razionali e ingiustificate sul piano socio-sistemico ed organizzativo.

Come hanno osservato Grilli e Taroni all’inizio del secolo “I processi di produzione e distribuzione dei servizi sanitari si svolgono attraverso reti di relazioni complesse e scarsamente gerarchizzabili fra organizzazioni e professioni diverse, in cui nessuno dei numerosi attori può esercitare la funzione di comando e controllo e, parallelamente, non esiste un unico soggetto cui imputare responsabilità complessive”.

P.S.  Oltre all’iper-prescrizione esiste anche il problema speculare, non meno rilevante sul piano dell’equità e della qualità, ovvero quello degli ipo-prescrittori, che non sono automaticamente medici “virtuosi”, ma in una visione razionale potrebbero all’opposto essere accusati di deficit assistenziale in relazione alle raccomandazioni dai percorsi diagnostici.

giovedì 9 aprile 2026

ISS - Raccomandazioni di Buona Pratica Clinico-Assistenziale (RBPCA)

Per migliorare l'appropriatezza delle prescrizioni diagnostiche e ridurre le liste d'attesa, il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità stanno lavorando, insieme alle società scientifiche, alla definizione delle "Raccomandazioni di Buona Pratica Clinico-Assistenziale".

I documenti hanno l'obiettivo di orientare medici di medicina generale, specialisti e sistemi di prenotazione verso un utilizzo più appropriato degli esami diagnostici. Attualmente sono disponibili online circa venti documenti, mentre altri sono in fase di pubblicazione.

I documenti di interesse per la MG sono una minoranza. Per il resto si tratta di problematiche prettamente specialistiche ed ospedaliere che hanno scarsa attinenza con le prescrizioni diagnostiche sul territorio. 

Di seguito ai link la sintesi delle raccomandazioni su: sindrome del tunnel carpale, ecografia addominale, tromboembolismo venoso e patologia venosa/linfatica.

• Criteri di appropriatezza diagnostica per la Sindrome del tunnel carpale
• Appropriatezza diagnostica nell’uso della PET-PSMA nel tumore della prostata
• RBPCA per Appropriatezza di Accesso all’Ecografia Addome Completo in Ambito Ambulatoriale
• Trattamento delle infezioni periprotesiche dell’anca e del ginocchio. Criteri di appropriatezza clinica
• Appropriatezza clinica nel monitoraggio della profondità di anestesia in sala operatoria e della sedazione in terapia intensiva
• RBPCA sull'identificazione e presa in carico dei soggetti in età pediatrica con fratture ossee da fragilità
• RBPCA per l’appropriatezza diagnostica anatomo-clinica della placenta espulsa/estratta dopo la 14° settimana di gestazione
• RBPCA sulla gestione dei noduli tiroidei in età pediatrica
• Buone pratiche cliniche di valutazione medico legale delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità permanente
Tromboembolismo venoso in ortopedia e traumatologia
• Gestione clinico-terapeutica del nevo displastico
• Raccomandazioni multi-specialistiche per l'appropriata e sostenibile gestione della patologia venosa e linfatica
• Sicurezza nella gestione dei farmaci in sala operatoria, terapia del dolore ed emergenza
• RBPCA per il follow up di bambini e adolescenti positivi allo screening con autoanticorpi per il diabete di tipo 1 -
• Raccomandazioni di appropriatezza clinica e di accesso alle cure nella gestione perioperatoria del trapianto di fegato
• Raccomandazioni di appropriatezza clinica nella somministrazione di emocomponenti ed emoderivati in setting extra-ospedaliero

ISS - Raccomandazioni di Buona Pratica Clinico-Assistenziale (RBPCA): patologia venosa e linfatica

"Raccomandazioni multi-specialistiche per l'appropriata e sostenibile gestione della patologia venosa e linfatica".


Contesto e Obiettivi

Il documento, pubblicato da un gruppo internazionale di esperti, nasce dalla necessità di fornire raccomandazioni aggiornate, basate su evidenze scientifiche, per la gestione appropriata e sostenibile delle patologie venose e linfatiche, che colpiscono oltre il 50% della popolazione adulta e hanno un impatto sanitario ed economico rilevante. 

L’approccio è multi-specialistico, coinvolgendo flebologi, chirurghi, angiologi, dermatologi, ginecologi, fisiatri, medici generali, economisti sanitari e rappresentanti dei pazienti.


Metodologia

  • -Revisione sistematica della letteratura con meta-analisi, valutazione della qualità delle evidenze secondo il metodo GRADE.
  • -Coinvolgimento di 15 gruppi di lavoro dedicati a specifiche tematiche (PICO).
  • -Raccomandazioni formulate con consenso unanime, accompagnate da valutazioni di sostenibilità e fattibilità.
  • -Revisione indipendente da esperti internazionali e rappresentanza pazienti.

Sintesi delle Raccomandazioni Principali

  1. Valutazione dell’arto inferiore edematoso
    È raccomandata l’integrazione di un’indagine eco-color-Doppler con visita specialistica per una diagnosi accurata.

  2. Procedure endovenose termiche e non termiche
    Radiofrequenza e laser 1470 nm sono preferiti per il trattamento della malattia venosa cronica; la colla e la microfoam sono alternative in casi selezionati. La chirurgia è indicata in casi ad alto rischio di recidiva.

  3. Stenting venoso ilio-femorale
    Si suggerisce un trattamento conservativo per almeno 6 mesi prima di considerare lo stenting (raccomandazione debole).

  4. Gestione multi-specialistica del reflusso venoso pelvico
    Valutazione ginecologica preliminare prima di indicare trattamento vascolare.

  5. Trombo-profilassi post-procedurale venosa superficiale
    Personalizzazione della profilassi trombotica con uso dello score di Caprini.

  6. Medicazioni avanzate per ulcere venose
    Uso di schiume di poliuretano per ulcere essudanti e medicazioni all’argento per lesioni infette.

  7. Farmaci veno-attivi
    MPFFcalcio dobesilatorutosideruscus e sulodexide sono suggeriti per edema e dolore, con evidenze da molto bassa a moderata.

  8. Prescrizione elastocompressiva
    Deve essere effettuata da professionisti esperti per garantire efficacia e compliance.

  9. Trattamento del linfedema
    Approccio conservativo per almeno 3 mesi da parte di esperti prima di considerare la chirurgia.

  10. Trattamento del lipedema
    Dieta chetogenica e liposuzione solo in casi selezionati dopo almeno 6 mesi di trattamento conservativo.

  11. Screening Doppler per inestetismi venosi
    È appropriato eseguire uno screening eco-color-Doppler prima del trattamento estetico.

  12. Plasma Ricco di Piastrine (PRP) per ulcere venose
    Può essere considerato nelle ulcere difficili da guarire, ma con raccomandazione debole per bassa certezza di evidenza.

  13. Nutrizione flebo-linfologica
    Evitare obesità e magrezza e favorire idratazione; nessuna evidenza per diete specifiche.

  14. Impatto posturale sul drenaggio veno-linfatico
    Valutazione clinica della postura e del cammino è raccomandata.

  15. Idroterapia veno-linfatica
    Protocollo di esercizio in acqua termale suggerito rispetto all’esercizio a secco.


Conclusioni

Il documento evidenzia la carenza di evidenze solide in molti ambiti della patologia venosa e linfatica, sottolineando la necessità di ulteriori studi e di un approccio multidisciplinare e personalizzato. Le raccomandazioni sono orientate a migliorare la qualità delle cure, la sostenibilità e la sicurezza per i pazienti.


Considerazioni aggiuntive

  • Inclusione della Medicina di Genere per considerare differenze biologiche e sociali tra uomini e donne.
  • Promozione della telemedicina come supporto alla gestione, con necessità di regolamentazione e studi di efficacia.
  • Importanza del coinvolgimento dei pazienti e della loro rappresentanza nelle decisioni cliniche.