domenica 30 luglio 2023

Riforme in attesa di applicazione da decenni

Era il 30 luglio del 1991 quando la Giunta Regionale della Lombardia, dopo lunghe battaglie sindacali, approvava la delibera DGR n. 5/12317 - “Atti di indirizzo sulle procedure d’accesso ai servizi sanitari della Regione Lombardia” -  che in teorria introduceva una sorta di rivoluzione per i pazienti, destinata a ridurre trafile burocratiche e complicazioni nel segno della semplificazione amministrativa, in quanto prevedeva la seguente norma
 
“lo specialista del servizio pubblico, sia ospedaliero che ambulatoriale, qualora ritenga necessario eseguire ulteriori indagini diagnostiche per rispondere ai quesiti del medico di medicina generale, deve prescriverle direttamente sul proprio ricettario senza alcun intervento del medico curante”. 

I successivi Accordi Collettivi Nazionali a partire dalla fine del decennio, sia dei medici di MG sia degli Specialisti Convenzionati, recepivano lo spirito e la sostanza delle disposizioni anticipate dalla Giunta della Lombardia, via via fino gli ultimi ACN. 

Sono passati solo 32 anni e ancora quella che allora fu definita una riforma a costo zero destinata a cambiare in meglio la vita di molti malati ancora non viene applicata su tutto il territorio nazionale. Quanti altri decenni passeranno prima che norme di buon senso e di decenza vengano rispettate e applicate?
 
E' andata un po' meglio con un'altra regola introdotta nel 2012, che estendeva a tutti medici indistintamente, sia dipendenti che convenzionati, l'obbligo di rilasciare il certificato INPS di malattia per ogni medico che emette una prognosi al termine della visita ambulatoriale, alla dimissione dal PS o dopo un ricovero ospedaliero. In questo caso sono passati solo 11 anni ma ancora, come la precedente norma, la sua regolare applicazione è di la da venire. 

P.S. Dal sito dell'INPS
 
Ai sensi del decreto del Ministro della salute 18 aprile 2012, anche le strutture sanitarie ospedaliere sono tenute alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia. Nei casi di mancato invio della certificazione, come precisato nella circolare INPS 25 luglio 2013, n. 113, il lavoratore deve farsi rilasciare dalla struttura sanitaria il certificato attestante il periodo di ricovero in modalità cartacea che deve essere consegnato alla struttura INPS competente entro il termine prescrizionale di un anno. Una copia dello stesso, priva di diagnosi, deve essere consegnata anche al datore di lavoro.
 
 Il medico specialista è esonerato dall'invio telematico del certificato?

Ogni medico che emette una prognosi è tenuto all'invio telematico del certificato di malattia. Il medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato ha ricevuto le credenziali necessarie. Gli altri medici possono comunque accreditarsi rapportandosi ai rispettivi Ordini dei medici.

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