mercoledì 20 aprile 2016

La Cassazione dice la parola fine all'IRAP per i generalisti associati o con collaboratori

Il rapporto tra cittadino contribuente e Agenzia delle entrate, si sa, non è proprio idilliaco. Ma quello tra medici di MG 
e fisco è ancor più contorto, fino al paradosso, specie per quanto riguarda l'IRAP, complice la posizione fiscale un po' 
ambigia del medico del territorio, a metà strada tra il rapporto di subordinazione del dipendente pubblico e la libera 
professione in senso stretto. Fin dal 2002 i ricorsi contro l'IRAP dei MMG “single”, non associati e senza personale 
dipendente, hanno avuto buon esito sia in sede di commissioni provinciali che regionali. In una fase successiva il 
contenzioso tra agenzia delle entrate e medici di MG ha riguardato invece la partecipazione alla medicina di gruppo 
e soprattutto la presenza di personale di segreteria e/o infermieristico che, secondo l'Agenzia fiscale, dimostrerebbe
il carattere organizzato dell'attività convenzionata e quindi l'assoggettamento all'Imposta regionale sulle attività produttive.

La contraddizione tra l'interpretazione giuridica libero-professionale dell'Agenzia delle Entrate e la natura 
para-subordinata del rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo tra MMG e SSN è paradossale 
ed emblematica della scarsa conoscenza istituzionale del contesto professionale della MG.
In buona sostanza, dal lato amministrativo e normativo l'amministrazione pubblica incentiva economicamente 
le forme associative e i collaboratori di studio, al fine di migliorare qualità e quantità delle prestazioni, mentre contemporaneamente sul versante fiscale penalizza con l'IRAP proprio coloro che accettano la sfida di una 
diversificazione dell'offerta, in forma associata o assumendo, anche da single, collaboratori per poche ore settimanali 
(da 5 a 10) grazie a specifici incentivi economici dell'ACN e degli AIR (vedi P.S.).

Se per il libero professionista l'esercizio in forma associata e/o con l’ausilio di personale dipendente si traduce in un 
aumento di efficienza nella gestione dello studio e quindi dei compensi economici, lo stesso principio non vale per il 
medico convenzionato con il SSN; ciò per motivi inerenti alla tipologia della sua retribuzione a quota capitaria individuale, predeterminata dalle convenzioni nazionali e regionali e quindi non soggetta a variazioni in base al gioco della domanda e dell’offerta come in regime libero-professionale. Il medico Convenzionato inoltre non può incrementare il numero di “clienti” oltre il massimale previsto dalla Convenzione e quindi la presenza del dipendente non si traduce in surplus di prestazioni erogate e di introiti economici.

La Corte di Cassazione a sezioni civili riunite ha finalmente fatto chiarezza in materia, anche a seguiti di precedenti 
pronunciamenti difformi delle sue sezioni. Con la sentenza N. 7291/16 del 13 aprile 2016 ha infatti rigettato il ricorso
dell'agenzia delle entrate contro un medico di MG che in primo e secondo grado aveva ottenuto il rimborso dell'IRAP
ingiustamente versata ( http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=337850&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro&data=2016-04-14 ) . I giudici dell'alta corte hanno stabilito in modo chiaro che la partecipazione di un medico alla Medicina di Gruppo, secondo gli ACN vigenti, e l'eventuale presenza di personale dipendente, segretariale e infermieristico,  non configura una stabile organizzazione dell’attività professionale, tale da favorire un incremento dei compensi economici e quindi l'obbligo di sottostare all'IRAP.

Le motivazioni addotte dalle sezioni unite civili della Cassazione mettono finalmente un punto fermo dopo una sorta di 
guerriglia giudiziaria durata oltre un decennio, a base di innumerevoli ricorsi, controricorsi, sentenze di I e II° grado delle commissioni tributarie fino alla cassazione; il contenzioso è lievitato negli anni facendo sprecare tempo e denaro ai giudici delle commissioni, ai medici e ai giudici supremi, ed impegnando nelle aule della giustizia tributaria schiere di professionisti da un parte e dall'altra. La questione dell'IRAP dei medici convenzionati poteva essere risolta molto 
tempo prima con un po' di buon senso, se solo il legislatore si fosse interessato all'argomento invece che delegare la 
questione all'Agenzia, dimostratasi incapace di valutare la differenza tra un'organizzazione produttiva o 
libero-professionale e l'esercizio della medicina generale convenzionata con il SSN in forma coordinata e continuativa.

Ad una sorta di chiarimento si è giunti solo alla fine del 2015, ma solo per quanto riguarda la libera-professionale del
dipendente. Infatti la finanziaria 2016 ha stabilito che il medico con attività libero-professionale non è soggetto ad IRAP se i compensi “privati” non superano il 25% del reddito complessivo. Peraltro sempre durante la discussione della legge di stabilità 2016 era stato approvato un ordine del giorno, in Commissione Bilancio al Senato, che caldeggiava un
intervento normativo chiarificatore. Ora finalmente con la sentenza delle sezioni unite civili della Cassazione si è 
arrivati ad un pronunciamento univoco, che potrebbe rappresentare una vera svolta nella giurisprudenza civile 
sull'argomento mettendo la parola fine ad un inutile contenzioso decennale.

P.S. In merito al ruolo svolto dal dipendente nell’organizzazione ambulatoriale valgono le seguenti considerazioni:
-La presenza di personale dipendente dello studio di MMG, sia segretariale che infermieristico, non solo non si traduce in un aumento degli introiti economici, in virtù di una più efficiente organizzazione del lavoro ambulatoriale, come erroneamente ipotizzato dall’Agenzia delle Entrate, ma comporta al contrario per il Medico convenzionato non specialista, che quindi svolge tale attività in modo esclusivo, un surplus di costi economici correlati al rapportodi dipendenza del personale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali;-I suddetti oneri infatti sono solo parzialmente coperti dalle indennità previste dall’ACN per l’assistenza primaria, in essere da una ventina di anni, e che sono peraltro commisurati al numero di assistiti in carico, e non all’orario di lavoro del dipendente, fino al massimale di scelta di 1500 e per un orario minimo settimanale stabilito dalla convenzione nazionale (da 4 a 8 ore settimanali);
-tali incentivi sono previsti dall’ACN ed erogati dalla Regione con l’intento di migliorare la qualità assistenziale l’efficienza dell’organizzazione ambulatoriale, di cui beneficiano glia assistiti del SSN ed indirettamente il MMG, ma senza alcun vantaggio economico per il medico che assume un collaboratore di studio o un infermiere;
-Il personale segretariale, ad esempio, consente di razionalizzare il lavoro delegando al dipendente mansioni prettamente burocratiche e ripetitive per lasciare al medico più tempo da dedicare all’attività squisitamente clinica ed assistenziale, spesso su appuntamento. Analogamente il personale infermieristico può svolgere le proprie mansioni in affiancamento al medico, ampliando e completando l’offerta di prestazioni ambulatoriali, per un miglioramento della qualità dell’assistenza e con maggiore soddisfazione degli assistiti;
-proprio la Regione Lombardia, constatata l’esiguità dell’indennità prevista dall’ACN per il personale distudio, ha sottoscritto da una decina di anni a questa parte AIR che aumentano gli importi delle indennità nazionali in modo da favorire un incremento minimo pre-definito dell’orario di lavoro del personale dipendente, visti anche gli aumenti dei carichi di lavoro dovuti alle patologie croniche, sempre più diffuse e prevalenti rispetto alle condizioni acute.

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