domenica 5 maggio 2019

Accesso al CFSMG in sovrannumero e alla Convenzione degli iscritti al Corso: un groviglio normativo da sciogliere

Nelle ultime settimane sono diventate operative due importanti novità nel campo della Formazione Specifica in MG e nell'accesso alla convenzione, destinate modificare profondamente l'assetto della cure primarie. Entrambe sono giustificate dall'emergenza che si profila nei prossimi anni con l'uscita dalla professione dei medici che si erano convenzionati in massa dopo il varo della prima storica riforma sanitaria, tra la fine degli anni settanta e il primo lustro degli anni ottanta.

Si tratta di due provvedimenti rilevanti, relativi all'accesso alla Convenzione degli iscritti al CFSMG (si vedano al PS le linee guida applicative regionali) e al Corso stesso, tramite graduatoria riservata, in sovrannumero e senza borsa, dei medici che possono dimostrare di aver esercitato per almeno 24 attività inerenti alla cure primarie (decreto Calabria: https://curprim.blogspot.com/2019/04/decreto-calabria-corsia-preferenziale.html ).

Il combinato disposto delle due Leggi modifica in modo sostanziale, in altrettanti punti qualificanti, le regole vigenti, che dovranno essere recepite da un ACN attualmente fermo alla fine del decennio scorso, ma anche le norme che disciplinano lo stesso CFSMG. Com'è possibile che non si pensi di chiudere in tempi rapidi una ACN ormai inadatto alle esigenze attuali in quanto obsoleto, superato dai fatti e dall'evoluzione del sistema sanitario? Eppure dopo le ultime sedute di trattativa tra SISAC e sindacati le reazioni di questi ultimi appaiono pessimistiche e si prospettano senza batter ciglio tempi lunghi per un ACN destinato a "festeggiare" un decennio di vacanza, record da inserire nel Guinnes dei primati delle inadempienze contrattuali.

Un esempio tra i tanti per dare l'idea delle potenziali ricadute pratiche. Per la combinazione delle due normative potrebbe iniziare la propria attività di MMG un medico che ha avuto accesso al primo anno del CFSMG, dopo esperienze sporadiche di cure primarie, e che non ha ancora svolto alcun tirocinio professionalizzante strutturato, come quelli semestrali previsti al II° e III° anno del Corso. Questi colleghi dovranno quindi gestire in autonomia il proprio "ambulatorio" e nel contempo partecipare ai seminari teorici, frequentare i tirocini ospedalieri del primo anno del Corso e quelli semestrali sul territorio nei due successivi, senza i quali non si può conseguire il diploma finale. Potranno farlo con il massimale di scelte? Come con quali modalità pratiche dovranno assolvere ai doveri di Corista ed al contempo di Convenzionato, in assenza di un ACN che si adatti alle nuove Leggi ed armonizzi le norme stratificatesi in questi mesi?

E' mai possibile che si possa rinviare alle calende greche la necessità di sciogliere questa intricata matassa normativa?

P.S. Qualora, espletate tutte le procedure rimangano vacanti ambiti territoriali di assistenza primaria od incarichi di CA o ES, la Regione interpella gli iscritti al CSFMG che hanno presentato domanda di partecipazione alle assegnazioni. Gli ambiti vacanti verranno assegnati, secondo priorità a scalare, agli iscritti:
  1.     al terzo anno di corso
  2.     al secondo anno di corso
  3.     al primo anno di frequenza del corso
A parità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:
  • Minore età al conseguimento del diploma di laurea; 
  • Voto di laurea
  • Anzianità di laurea, con priorità di interpello per i medici residenti - alla data di pubblicazione delle carenze - nell'ambito carente per gli incarichi di assistenza primaria o nel territorio aziendale per gli incarichi di continuità assistenziale ed emergenza sanitaria 

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