lunedì 5 giugno 2023

Il medico convenzionato, immaginario libero professionista corporativo (I)

Dall’inizio della pandemia la MG è oggetto di critiche ricorrenti, da parte di giornalisti ed opinion leader professionali, alle quali ad esempio si dedica Roberto Polillo sul QS con un'insistenza degna di miglior causa e sintomatica di un pregiudizio ideologico di base. Le criticità della medicina territoriale vengono attribuite al suo status libero professionale, ovvero all’eccessiva discrezionalità ed autonomia gestionale rispetto alla dipendenza e al presunto carattere corporativo della categoria. Vale quindi la pena di precisare “tecnicamente” le differenze tra il rapporto di lavoro autonomo coordinato e continuativo dei “convenzionati” con il SSN e l'ideal tipo del libero-professionista “puro”, regolato dalle norme del CC (articoli dal 2229 al 2238 del Titolo III). 

Le caratteristiche del lavoratore autonomo esercente una professione intellettuale comprendono:

·  l'iscrizione obbligatoria ad un albo e un codice deontologico che regola il potere disciplinare;

· l’esecuzione di una prestazione d’opera intellettuale, soggetta a compenso autodeterminato dal professionista, commisurato all’importanza dell’opera e al decoro della professione;

·  il compenso comprensivo delle spese è pattuito con il cliente in regime di concorrenza ed è definito da un contratto, secondo le modalità del Codice Civile;

·  l'esecuzione della prestazione avviene in modo autonomo e personale, eventualmente con il contributo di collaboratori, e con responsabilità solo per eventuali danni per dolo o colpa grave.

 

La prestazione libero-professionale definita del contratto fa riferimento ai compiti delle professioni liberali classiche come l’architetto, l’ingegnere, il chimico, il legale, il notaio, lo psicologo etc. Anche ad un esame superficiale si può comprendere quanto la MG convenzionata si differenzi dall'ideal tipo del libero professionista: il punto dirimente è la distinzione tra il contratto prestazionale inter-individuale tra professionista e cliente e l'Accordo Collettivo Nazionale che regola i rapporti a tre tra convenzionato, assistito e SSN. Tuttavia, visto il persistente pregiudizio verso il MMG, conviene precisarne ulteriormente i tratti distintivi:

·  nel caso del “convenzionato” compiti, doveri, tempi, modalità di organizzazione ed erogazione del servizio, vigilanza e potere disciplinare sono definite dall'ACN triennale, negoziato dalle organizzazioni sindacali e sottoscritto con la controparte pubblica;

·  la facoltà di scelta/revoca del cittadino configura una relazione fiduciaria continuativa che esula dal contratto individuale a prestazione;

·  la retribuzione è a quota capitaria annuale, senza alcun compenso diretto da parte dell’assistito;

·  l’ACN distingue tra compiti e doveri del medico ed esercizio della libera-professionale con i propri assistiti per attività extra convenzionali (certificati e visite extra orario) o per prestazioni erogate ad altri iscritti al SSN a tariffe pre-definite;

·  il medico convenzionato è retribuito dal SSN come terzo pagante e la gestione pensionistica è autonoma rispetto a quella del libero-professionista “puro”.

Quanto sia di comodo e inconsistente l'etichetta di libero professionista attribuita al MMG emerge dal confronto tra le due modalità pratiche di lavoro

  • l’avvocato, il notaio, l’odontoiatra, l’osteopata etc.. decidono autonomamente dove, quando e come esercitare il proprio ruolo, quale compenso richiedere al cliente per la singola prestazione, quando variarlo, quando e per quanto tempo assentarsi dallo studio, cosa prescrivere e come comportarsi senza particolari vincoli normativi, se non quelli del codice deontologico e della vigilanza ordinistica;
  • il MMG deve ottemperare alle norme dall’ACN per l’accesso alla convenzione, rispettare tempi, modi ed organizzazione del lavoro, non riceve alcun compenso dagli assistiti verso i quali è vietate ogni attività lucrativa, viene retribuito a quota capitaria rivista dall’ACN ogni tre anni, deve garantire l’assistenza H12 e per tutto l’anno trovando un sostituto in caso di assenza per malattia, vacanze, partecipazione a corsi o convegni etc, è soggetto ai vincoli del SSN per le prescrizioni di accertamenti o farmaci, ai controlli e alle sanzioni disciplinari per l’inosservanza dei compiti, versa contributi previdenziali distinti da quelli del libero-professionista.

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