Art. 4 (Debito organizzativo minimo e attività nelle Case della Comunità)
La convenzione riformata introduce un debito organizzativo minimo nazionale, da modulare territorialmente in base alla programmazione regionale. Il debito organizzativo minimo comprende almeno:
- a) partecipazione effettiva alla rete territoriale;
- b) presenza organizzata nelle Case della Comunità secondo il fabbisogno programmato;
- c) utilizzo dei sistemi informativi comuni;
- d) adesione ad audit, verifiche e indicatori;
- e) integrazione con i percorsi di presa in carico multiprofessionale.
L’attività nelle Case della Comunità costituisce componente strutturale del nuovo modello di medicina generale e della pediatria di libera scelta e non mera attività incentivata.
Art. 5 (Canale selettivo di dipendenza per le funzioni territoriali strutturate)
1Al fine di garantire presenza strutturata nelle Case della Comunità, copertura oraria e turnazione, continuità assistenziale territoriale, lavoro di équipe multiprofessionale e presidio delle funzioni territoriali ad alta intensità organizzativa, è istituito il canale selettivo di dipendenza per l’assistenza primaria territoriale. Il canale selettivo è prioritariamente utilizzabile per:
- a) Case della Comunità hub;
- b) Case della Comunità spoke individuate dalla programmazione regionale;
- c) funzioni integrate con la continuità assistenziale e con i bisogni non differibili;
- d) attività di presa in carico strutturata e di coordinamento territoriale.
- a) ore effettivamente svolte nelle Case della Comunità;
- b) copertura dei turni e delle funzioni programmate;
- c) numero di pazienti cronici e fragili presi in carico;
- d) utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e del telemonitoraggio;
- e) appropriatezza prescrittiva e organizzativa;
- f) accessi impropri al pronto soccorso;
- g) raggiungimento degli obiettivi territoriali;
- h) costi e risparmi di sistema.
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