martedì 5 maggio 2026

Dalla Riforma Schillaci al DL "snello": rinviata alla calende greche la Convenzione riformata?

E' duarata poco più di una settimana la bozza di riforma Schillaci, travolta da un turbillion di critiche sindacali e riserve politiche. Come in occasione del decreto Liste d'attesa, si profila il superamento della prima versione con uno sdoppiamento legislativo approvato in gran fretta anche dalle regioni e di prossima formalizzazione:

  • un DL da approvare in tempi brevi per tamponare la situazione ed evitare il fallimento delle CdC Hub, scatole vuote prive di medici, e 
  • un PDL da sottoporre alle camere per la ristrutturazione dell'ACN e l'introduzione della specializzazione in MG.  

Un DL "urgente" su tutta la materia, come ipotizzato in un primo momento, era una evidente forzatura per una riforma così complessa, varata in zona Cesarini per incassare i finanziamenti del PNRR senza rimediare agli errori di policy degli ultimi 5 anni, a partire dall'idea di progettare una rete Hub&Spoke priva di Spoke, ovvero senza includere l'assistenza personalizzata a ciclo di scelta dei MMG, di fatto espulsi dagli Hub gestiti come poliambulatori specialistici con logiche ospedalocentriche. 

Di solito un DL entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU mentre la riforma Schillaci richiederà un cronoprogramma di 180 giorni per l'implementata, nella più ottimistica ed astratta delle previsioni. Una riforma del genere doveva essere varata almeno due anni prima della scadenza del PNRR, ovvero in tempo per diventare esecutiva al 30 giugno 2026.

Invece di rivedere scelte irrazionali e fallimentari, come il ruolo unico "selettivo", il DL poteva aggravare la situazione con proposte irrelistiche nei tempi ipotizzati, per la classica toppa peggiore del buco. L'obiettivo dichiarato del mini DL in fase di elaborazione è di garantire la continuità assistenziale diurna h12 nelle CdC Hub, almeno per 5 giorni la settimana, per due funzioni principali

  • assistere i cittadini rimasti senza medico e 
  • rispondere ai cosiddetti bisogni non differibili, 

vale a dire l'assistenza minima ai pazienti che non trovano un appuntamento in tempi brevi presso il proprio MMG, riducendo il carico delle pseudo-urgenze. Questi pazienti si potranno rivolgere alla CdC dove sarà garantita la presenza di un MMG convenzionato o dipendente per la continuità assistenziale diurna h12, come del resto prevedeva la riforma Balduzzi del 2012 affidando tale compito alle Uccp rimaste sulla carta per 15 anni. Come sarebbe oggi l'assistenza territoriale se in un decennio fosse stata realizzate una fitta rete di UCCP/medicine di gruppo integrate, analoghe alle CdC Spoke non finanziate dal PNRR? Errare è umano, perseverare diabolico e fallimentare!

La formula del debito orario potrebbe rivelarsi una utile valvola di sfogo per evitare le richieste dell'ultimo minuto o futili visite domiciliari, con un impegno orario minimo per tutti e non per i soli neo-convenzionati a ruolo unico.Q uante ore di debito orario saranno obbligatorie in funzione al numero di pazienti in carico? Una formula tipo 2 ore a settimana in funzione del numero di pazienti con esonero per i super massimalista a 1800 scelte sarebbe equa (per intenderci 6 ore fino a 500, 4 da 500 a 1000, 2 da 1000 al massimale).

In ogni caso il debito orario in CdC toccherà a tutti sanando la discriminazione verso i giovani per privilegiare i "vecchi" con l'esonero, un evidente caso di nonnismo professionale. Tutto dipenderà dalle modalità organizzative della continuità diurna, se ad accesso libero o su appuntamento tramite numero unico. 

La differenza non è da poco e comunque il documento delle regioni di settembre 25 prevedeva l'appuntamento, con una sorta di triage telefonico per escludere i sintomi a rischio di patologia tempo dipendente, tipo dolore toracico etc..

Altri possibili effetti di un DL tampone saranno: un aggioramento normativo dell'ACN vigente per l'introduzione del debito orario e del RU "universale", la rinegosiazione degli AIR varati nell'utimo anno, la ridefinizione dei compiti delle AFT, in particolare per il coordinamento degli orari di studio che verrà superatato dalla continuità assistanziale in presenza nelle CdC. 

Insomma non è azzardato prevedere almeno un anno di transizione, con inevitabile confuzione normativa e pratica, in attesa che il DDL di riforma della Convenzione faccia il suo corso, ammesso che arrivi in GU prima della fine della legislatura e non alle calende greche. 

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