lunedì 8 agosto 2022

Criteri di distribuzione delle apparecchiature diagnostiche di I livello sul territorio

Art. 1

1. A valere sul programma di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nell’ambito delle risorse
accantonate con deliberazione CIPE n. 51 del 24 luglio 2019, per far fronte al fabbisogno di
apparecchiature sanitarie finalizzate a garantire l’espletamento delle prestazioni di competenza dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, al fine di migliorare il processo di presa
in carico dei pazienti, in via prioritaria cronici e fragili, nonché di ridurre il fenomeno delle liste di
attesa, è ripartito in quota capitaria alle Regioni un contributo pari a euro 235.834.000,00 al netto
delle quote relative alle Province autonome di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell’art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 2

Le apparecchiature di diagnostica di primo livello, oggetto del presente provvedimento, incoerenza con la riorganizzazione della rete territoriale del SSN prevista dalla Component 1 della Missione 6 del PNRR e dal regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, di cui all’articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, verranno assegnate prioritariamente:

  • alle Case della Comunità hub;
  • alle Case della Comunità spoke;
  • agli spoke rappresentati dagli studi dei MMG e PLS;
  • alle aggregazioni di medicina di gruppo tenendo conto delle caratteristiche orografiche e demografiche del territorio al fine di favorire la capillarità dei servizi e maggiore equità di accesso, in particolare nelle aree interne, rurali, piccole isole e periferie urbane, nel pieno rispetto del principio di prossimità.
In queste aree dove, per le caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio, lo studio del MMG deve essere ulteriormente rafforzato (strumenti di prima diagnostica, rete e telemedicina) al fine di garantire un’assistenza di prossimità adeguata e non accrescere le diseguaglianze territoriali.

2. Fermo restando quanto previsto rispettivamente dall’art.2 comma 6 ACN Medicina Generale
30.10.2020 e dall’art. 3 comma 6 ACN Pediatria Libera Scelta 30.10.2020, le apparecchiature di
diagnostica di primo livello oggetto del presente decreto, per garantire prossimità dell’assistenza
ed erogazione di prestazioni di competenza dei medici di medicina generale nonché dei pediatri di
libera scelta ai soggetti fragili affetti da patologie croniche, devono essere compatibili ed integrarsi
con la Piattaforma nazionale di telemedicina e con i servizi di telemedicina previsti dalla
Component 1 della Missione 6 del PNRR nonché con il Fascicolo Sanitario Elettronico. L’utilizzo
delle apparecchiature sanitarie di cui al presente Decreto avviene nell’ambito dei compiti del
MMG/PLS.

3. Le prestazioni erogate da parte dei MMG e PLS mediante le apparecchiature di cui al presente
decreto rientrano nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di base. Le modalità di
rilevazione dell’attività erogata, le specifiche tecniche della documentazione relativa agli atti
medici eseguiti con il supporto delle apparecchiature di cui al comma precedente, le modalità di
alimentazione del FSE, gli indicatori minimi di processo e di risultato di cui al successivo articolo
3, comma 2 sono definiti da un Tavolo tecnico congiunto Ministero della Salute e Regioni, entro
90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3

1. Le Regioni di cui all’articolo 1 devono presentare al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, entro 90 giorni dal completamento dei lavori del Tavolo tecnico di cui all’articolo 2, comma 3 del presente decreto, un piano pluriennale dei fabbisogni per l’utilizzo anche parziale delle risorse assegnate, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2.

2. Il piano dei fabbisogni e il conseguente processo di approvvigionamento dei dispositivi medici di cui al comma 1, deve contenere:

  • gli obiettivi di salute che si intendono perseguire;
  • l’elenco delle apparecchiature sanitarie per la diagnostica di primo livello che si intendono acquisire, comprensivo di descrizione della tecnologia, in coerenza con l’articolo 2, comma 2, dei costi di acquisto, addestramento e di installazione;
  • la modalità con la quale si intende acquisire le apparecchiature, privilegiando forme o centrali di committenza regionali;
  • una relazione sulle modalità di impiego delle apparecchiature sanitarie e sull’assetto organizzativo che si intende adottare ai fini dell’erogazione delle prestazioni assistenziali, tenendo conto delle diverse forme organizzative in cui operano i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
  • i tempi di acquisizione e di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature sanitarie;
  • il piano regionale di formazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta o l’adesione a quello predisposto dall’Istituto Superiore di Sanità;
  • un piano di manutenzione, assistenza e aggiornamento, comprensivo anche delle modalità di fornitura e smaltimento dei consumabili necessari per il funzionamento dei dispositivi di proprietà delle aziende sanitarie che si intendono adottare sulle apparecchiature sanitarie.
  • gli indicatori di processo e di risultato specifici, individuati dal Tavolo congiunto Ministero della Salute e Regioni di cui all’articolo 2, comma 3, attraverso i quali le aziende sanitarie procedono a misurare l’attività svolta, secondo quanto previsto dagli Accordi integrativi regionali ed in coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 12 marzo 2019 recante “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria”.
 3. Le Regioni, sulla base degli obiettivi di salute definiti dalla propria programmazione, dei modelli organizzativi regionali e di quanto previsto dall’ACN del 30 ottobre 2020 procedono alla stipula di accordi integrativi regionali con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

4. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che possono contribuire al raggiungimento  degli obiettivi assistenziali individuati dagli Accordi integrativi di cui al comma 3 con propri dispositivi (soggetti ad autorizzazione da parte della Aziende sanitarie di competenza) , certificano il proprio contributo alle medesime finalità del presente decreto, secondo le modalità definite nell’ambito degli  Accordi integrativi regionali stessi.

5. A seguito dell’approvazione del piano dei fabbisogni di cui al comma 2 da parte del Ministero della salute, le regioni potranno procedere con le richieste di ammissione a finanziamento degli interventi secondo le modalità previste dall’Accordo per le procedure tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la “Definizione delle modalità e procedure per l’attivazione dei programmi di investimento in sanità”, a integrazione dell’Accordo del 19 dicembre 2002.

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