domenica 16 dicembre 2018

Dal 2019 i medici iscritti al Corso di Formazione in MG potranno accedere alla Convenzione

Dal 2019 basterà la semplice iscrizione al Corso di Formazione Specifica in MG (CFSMG) per accedere alle graduatorie per l'assegnazione degli incarichi convenzionali in MG. Lo ha stabilito il Decreto Semplificazione, convertito in Legge il 14 dicembre, che ha anche definito il termine di 60 giorni per la revisione degli ACN, con l'inserimento dei criteri di priorità delle graduatorie regionali relativamente al'inserimento dei medici che frequentano già il CFSMG. L'articolo prevedere anche
limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero corsi a tempo parziale, in modo tale che l'arti-colazione oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non preudichino la corretta parteci-pazione alle attivita' didattiche del CFSMG.
Di seguito il testo dell'articolo.

Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale

1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati
in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali,
rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
. La loro assegnazione 
e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi
per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.


2. Per le finalita' di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere
limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attivita' assistenziali non
pregiudichino la corretta partecipazione alle attivita' didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.


3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorita' per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonche' le relative modalita' di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.


4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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