venerdì 16 gennaio 2026

Ricetta annuale per malattie croniche e rare: il testo delle nuove disposizioni

 Schema di decreto-legge recante 

«Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»

Il twesto all'Articolo 15 introduce misure di semplificazione per i pazienti cronici e le persone affette da patologie rare, con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai farmaci e snellire le procedure burocraticheEcco una sintesi dei contenuti principali richiesti:

Semplificazione delle prescrizioni per cronici e malattie rare

  • Il medico prescrittore (medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o specialista) è autorizzato a indicare nella ricetta la posologia e la durata della terapia.

  • Questa misura è finalizzata a ridurre la necessità di visite ripetute per il solo rinnovo delle ricette, migliorando la qualità della vita dei pazienti con patologie stabilizzate.

Validità annuale delle ricette

  • Per i pazienti affetti da patologie croniche o rare incluse nei relativi elenchi (D.M. 279/2001 e successive modifiche), la ricetta può avere una validità massima di 12 mesi.

  • Il medico ha la facoltà di emettere una prescrizione che copra l'intero anno di terapia, basandosi sulle necessità cliniche e sulla stabilità della condizione del paziente.

Numero di confezioni di farmaci

  • In base alla prescrizione con validità annuale, il farmacista è autorizzato a consegnare, di volta in volta, il numero di confezioni necessario a coprire 30 giorni di terapia.

  • Ogni erogazione successiva alla prima deve essere registrata dal farmacista sulla medesima ricetta (o tramite sistema elettronico), garantendo così il monitoraggio della terapia e la continuità del trattamento senza dover emettere ogni mese un nuovo documento cartaceo o digitale.

Nota: I riferimenti specifici alle pagine 29 e seguenti derivano dall'indice e dai contenuti dell'Art. 15 dello "Schema di decreto-legge PNRR revisione 2026" (vedi il P.S.).

Le perplessità non mancano:  https://curprim.blogspot.com/2025/12/ricetta-annuale-per-i-farmaci-cronici.html

 P.S. ART. 15

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da
patologie rare)

  • 1. All’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: «sei pezzi» sono sostituite dalle seguenti: «12 pezzi», le parole «180 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «360 giorni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al momento della dispensazione, per la prescrizione che ha una validità di 360 giorni, il farmacista consegna periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire novanta giorni di terapia.».
  • 2. Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell’articolo 76, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.


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