Con
l’introduzione della ricetta elettronica sono cambiati anche criteri di
priorità delle prestazioni, passando da due a quattro. Ha destato dubbi
interpretativi il Codice U (Urgente) in relazione alla dicitura presente sul
pro-memoria cartaceo della richiesta, che recita: "NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE O, SE DIFFERIBILE, ENTRO 72 ORE"; la scadenza dei tre giorni per
l’esecuzione della prestazione era già prevista dal cosiddetto "bollino
verde”, vigente
in Lombardia dall’inizio del secolo, che tuttavia ha poco a che fare con la
necessità di eseguire un esame “nel più breve tempo possibile”. Chi decide, in base a quale valutazione clinica e/o rischi
medico-legali se la prestazione deve essere eseguita in poche ore piuttosto
che differita di 1-3 giorni?
L'ATS, interpellata in proposito dai medici, non ha
risolto i dubbi in quanto si è limita a ribadire
semplicemente che la
prestazione Urgente deve essere espletata “entro
72 ore dal momento della prenotazione, che deve essere fatta entro 48 ore dalla
prescrizione del curante” ( http://curprim.blogspot.it/2016/11/codice-di-priorita-urgente-tra.html ). La posizione
dell’ente pubblico non scioglie l’ambiguità della dicitura del pro-memoria
cartaceo: l'espressione "Nel più breve tempo possibile" infatti
connota chiaramente una richieste di prestazione da erogare nelle strutture di
emergenza/urgenza nell’arco di alcune ore fino a 24; altra cosa è l'urgenza differibile,
abitualmente instradata ed espletata nelle strutture ambulatoriali
"ordinarie" in 1-3 giorni, previa prenotazione allo sportello o
tramite telefonata al CUP.
A complicare
il quadro normativo arriva una sentenza della Cassazione (https://app.box.com/s/onbdith5i6dsgsxv2ckx4txcfh9woppr) sulla scorretta
attribuzione del codice cromatici del triage in PS, che è destinata ad
influenzare anche l’utilizzo dei codici di priorità della ricetta, assimilabili
ad una sorta di triage territoriale sulle prestazioni ambulatoriali. La sentenza riguarda il
caso di un'infermiera addetta al triage che, all'arrivo in PS di un paziente,
aveva erroneamente assegnato il codice verde invece di quello giallo, con
conseguente ritardo diagnostico risultato fatale per il malcapitato. In
sostanza secondo i giudici della suprema corte in caso di errore “cromatico” si
configura il reato di omicidio colposo, qualora il paziente a causa di un
codice inappropriato non venga curato correttamente e per tempo.
Chiunque abbia esperienza pratica di medicina del territorio sa che esiste una sostanziale differenza tra le due formulazioni della priorità Urgente, non solo in termini burocratico-amministrativi. L’utilizzo di una delle due diciture deriva da una valutazione clinica e di appropriatezza temporale della prescrizione: l'esempio paradigmatico è il sospetto di sindrome coronarica acuta, che necessita di immediati accertamenti clinico-specialistici in PS, ovvero nel più breve tempo possibile, e non certo di un semplice ECG differito di 24-72 ore in un poliambulatorio extra-ospedaliero.
Chiunque abbia esperienza pratica di medicina del territorio sa che esiste una sostanziale differenza tra le due formulazioni della priorità Urgente, non solo in termini burocratico-amministrativi. L’utilizzo di una delle due diciture deriva da una valutazione clinica e di appropriatezza temporale della prescrizione: l'esempio paradigmatico è il sospetto di sindrome coronarica acuta, che necessita di immediati accertamenti clinico-specialistici in PS, ovvero nel più breve tempo possibile, e non certo di un semplice ECG differito di 24-72 ore in un poliambulatorio extra-ospedaliero.
Alla luce
della sentenza della cassazione
l’ambiguità semantica del Codice Urgente risulta ancor più evidente; il rischio
di ritardare l’esecuzione di un accertamento diagnostico "salva-vita",
a causa di un’interpretazione inappropriata del carattere Urgente della
prescrizione, potrebbe comportare sia un pregiudizio per la salute dell’assistito
sia esporre il medico ad una denuncia per malapratica.
Ancora una
volta è la pratica a suggerire le modalità corrette, in relazione al sospetto
diagnostico, per garantire l’appropriatezza temporale ed organizzativa di
accertamenti o visite specialistiche Urgenti, onde evitare che un esame da
eseguire nel più breve tempo possibile, ovvero nell’arco di poche ore, venga
invece posticipato di 1-3 giorni.
In buona sostanza è il contesto organizzativo che connota e "incorpora" nel processo l'appropriatezza temporale della prestazione: la richiesta di un accertamento Urgente in regime ambulatoriale ordinario equivale alla tempistica del "bollino verde" (differibilità fino a 72 ore) mentre per ottenere la stessa prestazione "nel più breve tempo possibile" si impone l'obbligo dell'invio in PS. Ecco quindi alcune semplici regole per prevenire ogni equivoco sul carattere urgente di un esame o di una visita specialistica, nel senso del più breve tempo possibile:
In buona sostanza è il contesto organizzativo che connota e "incorpora" nel processo l'appropriatezza temporale della prestazione: la richiesta di un accertamento Urgente in regime ambulatoriale ordinario equivale alla tempistica del "bollino verde" (differibilità fino a 72 ore) mentre per ottenere la stessa prestazione "nel più breve tempo possibile" si impone l'obbligo dell'invio in PS. Ecco quindi alcune semplici regole per prevenire ogni equivoco sul carattere urgente di un esame o di una visita specialistica, nel senso del più breve tempo possibile:
⦁ Richiedere una Ricovero URGENTE in PS, sia con
ricetta cartacea che dematerializzata
⦁ Richiedere una Visita specialistica con Urgenza su
ricetta rosa e compilata a
penna (evenienza comune al domicilio del paziente)
⦁ Richiedere una valutazione Urgente in Pronto
Soccorso utilizzando il ricettario personale
⦁ Richiedere una visita con priorità Urgente utilizzando la
ricetta dematerializzata, ma evidenziando "nel più breve tempo
possibile" e/o inserendo la
stessa dicitura nello spazio del quesito diagnostico (opzione più rischiosa).
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