In proposito l’ACN del 2009, all’art.54 sulla medicina di gruppo, non risolve questo problema in quanto recita testualmente: "La medicina di gruppo si caratterizza per la sede unica del gruppo articolata in più studi medici, ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in ORARI AGGIUNTIVI A QUELLI PREVISTI, NELLA SEDE PRINCIPALE, PER L'ISTITUTO DELLA MEDICINA DI GRUPPO".
Appare evidente che l’aggettivo "AGGIUNTIVI" non si riferisce allo STANDARD ORARIO INDIVIDUALE di 15 ORE PREVISTO
dall'ACN per il singolo medico convenzionato, ma bensì allo STANDARD ORARIO DELLA SEDE DEL GRUPPO stesso (ad esempio 6 ore di presenza dei medici nella sede del gruppo). Partanto, sebbene in modo non esplicito, l’art.
54 ammette indirettamente che un MMG della medicina di gruppo possa legittimamente
dedicare un numero di ore dello standard individuale allo studio secondario,
mentre non si deduce dal testo che debba riservare tutte le 15 ore
ambulatoriali alla sede del gruppo.
In
buona sostanza è come se l’ACN dicesse ai medici: il vostro gruppo, ad esempio
composto da tre membri, deve garantire nella sede principale almeno 6 ore di
apertura al giorno; tuttavia un singolo componente del gruppo stesso ne può riservare
altre ad un secondo o terzo studio, che non conteranno per adempiere allo
standard orario previsto per il gruppo, ma concorreranno solo allo standard
individuale di 15 ore complessive di disponibilità richieste al singolo medico convenzionato.
Ecco
due esempi pratici: un MMG potrebbe garantire 2 ore die nella sede del gruppo e
1 ora die in uno studio in altro comune, dove risiedono 500 o più assistiti,
come di fatto accade in molte medicine di gruppo. Altro esempio, ancor più emblematico
e paradossale, è quello di un collega neoinserito con obbligo di apertura in un
paese con carenza assistenziale, che aderisce anche alla medicina di gruppo con sede in un paese
limitrofo, ma con un numero inferiore di ore rispetto a quelle che dedica allo
studio secondario, dove ha iniziato a lavorare proprio su esplicita imposizione ATS per una mancata copertura delle cure primarie nella zona. In pratica delle due l'una: o assolve all' "obbligo di apertura" dello studio o si aggrega ad una medicina di gruppo.
Il buon senso vuole che in caso di più studi gli orari siano distribuiti in modo proporzionale alla concentrazione geografica degli
assistiti, per garantire l'accessibilità e la fruibilità degli studi stessi,
come peraltro sottolinea in diversi passaggi l’ACN stesso, al fine di
assicurare la continuità delle cure sul territorio (si veda il PS 2). l'ACN stesso all'articolo 35 precisa che l'orario complessivo "può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi".
Se tale facoltà è espressamente prevista per il singolo medico che esercita in due o più studi individuali è logico che la regola valga anche nel caso in cui uno degli studi sia la sede di un gruppo; nella fattispecie il medici di un gruppo con un secondo ambulatorio diverso dalla sede sono un sotto-insieme o una sotto-categoria dell'insieme dei medici singoli con due o più studi, a cui fa riferimento esplicito l'articolo 35 dell'ACN. Infine alcuni AIR adottano esplicitamente un analogo criterio - come in Veneto e Toscana (si veda il PS 1) - nel prevedere che un numero prevalente di ore dello standard individuale siano riservate alla sede del gruppo (ad esempio 8 su 15) rispetto a quelle dedicate allo studio secondario (cioè 7).
In sostanza il combinato disposto dell'Art. 54 e 35 dell’ACN prevede esplicitamente che il singolo medico possa adempiere in più studi allo standard individuale di 15 ore settimanali, in funzione del numero di assistiti che afferiscono allo studio secondario. Viceversa un medico che esercitasse in due o più studi secondari – evenienza non rara in zone montane o disagiate – dovendo garantire una presenza di 15 ore nella sede del gruppo non potrebbe di fatto mai farvi parte.
Se tale facoltà è espressamente prevista per il singolo medico che esercita in due o più studi individuali è logico che la regola valga anche nel caso in cui uno degli studi sia la sede di un gruppo; nella fattispecie il medici di un gruppo con un secondo ambulatorio diverso dalla sede sono un sotto-insieme o una sotto-categoria dell'insieme dei medici singoli con due o più studi, a cui fa riferimento esplicito l'articolo 35 dell'ACN. Infine alcuni AIR adottano esplicitamente un analogo criterio - come in Veneto e Toscana (si veda il PS 1) - nel prevedere che un numero prevalente di ore dello standard individuale siano riservate alla sede del gruppo (ad esempio 8 su 15) rispetto a quelle dedicate allo studio secondario (cioè 7).
In sostanza il combinato disposto dell'Art. 54 e 35 dell’ACN prevede esplicitamente che il singolo medico possa adempiere in più studi allo standard individuale di 15 ore settimanali, in funzione del numero di assistiti che afferiscono allo studio secondario. Viceversa un medico che esercitasse in due o più studi secondari – evenienza non rara in zone montane o disagiate – dovendo garantire una presenza di 15 ore nella sede del gruppo non potrebbe di fatto mai farvi parte.
Ricordo che
nei precedenti ACN lo standard individuale era di un'ora di presenza
ambulatoriale ogni 100 assistiti in carico, criterio che si adattava meglio sia
all'incremento progressivo delle scelte del singolo medico sia alla distribuzione
territoriale degli assistiti (il numero di ore di ambulatorio dovrebbe essere commisurato ai
pazienti che gravitano su ogni studio, che sia la sede della medicina di gruppo
o uno studio secondario).
Il
problema sta nel fatto che i due standard orari - quello del gruppo e quello
individuale - non sono l'uno subordinato all'altro ma normativamente indipendenti e complementari; d'altro canto nessuna norma di ACN
stabilisce esplicitamente che lo standard individuale debba essere garantito
PER INTERO nella sede del gruppo, potendo essere "spalmato" su due o più studi, in modo razionale, per garantirne accessibilità e fruibilità, come recita esplicitamente l'ACN (PS 2).
Quella sovra esposta pare un’interpretazione ragionevole
delle norme ACN - peraltro fatta propria da alcuni AIR - in quanto aderente alle pratiche assistenziali consolidate sul
territorio e finalizzata a conciliare standard orario del gruppo e standard
individuale del medico, in funzione della collocazione degli studi e della distribuzione geografica degli assistiti.
P.S. 1. AIR Toscana del 2005 (http://www.fimmgpisa.org/downloads/ACCORDO_REGIONALE_2005.pdf )
”la sede unica del gruppo articolata in più studi medici, ferma restando la possibilità che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale di scelta, ma in orari aggiuntivi a quelli previsti nella sede principale per l’istituto della medicina di gruppo, con parte maggioritaria dell’orario di ambulatorio riservata alla sede unica (art. 35 comma 14 del Preaccordo regionale) e per 7 ore di apertura al giorno dal lunedì al venerdì"....
ACN articolo 35, comma 14. Nel caso di esercizio dell’attività convenzionata in più studi, l’orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 36 del presente Accordo, può essere frazionato, previo parere del Comitato aziendale, fra tutti gli studi, fatta salva la erogazione dell’attività ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
P.S. 2.In diversi
articoli l’ACN vigente sottolinea l’importanza che il MMG svolga la sua
attività professionale con modalità tali da venire incontro ed adattarsi alle
necessità e alle esigenze degli assistiti, ottimizzando il rapporto con i
pazienti, la fruibilità e accessibilità degli studi, anche tenendo conto delle
condizioni geografiche per favorire la continuità dell’assistenza ambulatoriale
presso gli studi medici.
·
Art.
36. Punto 5. L’orario di studio è definito dal medico anche in relazione alle
necessità degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare
una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia
assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.
·
Art.
54. Punto 2. Al fine (a) di facilitare il rapporto tra cittadino e medico di
libera scelta (c) realizzare adeguate forme di continuità dell'assistenza e
delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici
(d) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei
cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche
prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati
svolgono a rotazione attività concordate.
· Punto
4. (j). gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in
modo da garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un arco di
almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio,
secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze
della popolazione assistita e alla effettiva accessibilità degli studi, anche
tenendo conto delle condizioni geografiche....
Buongiorno, ho letto le sue precisazioni in merito alla medicina di gruppo e il suo svolgimento. Sono qui a chiederle se nel frattempo siano sopravvenute altre leggi per le quali uno o più medici di MMG non possano esercitare anche in uno studio diverso dalla sede principale. Un comune del bergamasco è formato da quattro frazioni. In una di queste quattro, fino a circa due anni fa vi era un ambulatorio con due medici (andati successivamente in pensione e temporaneamente sostituiti con altri provvisori). Ora invece i medici, sostanzialmente tutti nuovi, si sono trasferiti in un'unica sede privando un congruo numero di assistiti della comodità di una sede ambulatoriale nella frazione. Si pensi alle persone anziane che non hanno mezzi di trasporto o che non possono guidare a quale disagio vengano sottoposti.
RispondiEliminaLa ringrazio fin d'ora per il suo parere che, nel caso non sia cambiata la legge nel merito, è già chiaro e ben esplicato in questo articolo del suo blog.