Ecco una nuova "misteriosa" sigla che diventerà familiare ai pensionandi e ai colleghi "diplomati" al CFSMG: APP, ovvero anticipo della prestazione previdenziale. In soldoni si tratta di anticipare una parte della pensione Enpam riducendo in proporzione il numero di assistiti per favorire il "passaggio" di consegne con il neo-diplomato che accede alla convenzione.
Questa soluzione era stata prospettata dall'ENPAM a suo tempo ed ora è arrivato anche l'aggiornamento dell'Acn, che recepisce questa novità e detta le regole applicative. Da qui alla sua attuazione pratica però c'è ne corre, vista la non indifferente complessità dell'apparato normativo integrato nell'Acn, che rischia di indurre il cosiddetto implementation gap tra obiettivi del programma e concreta applicazione delle norme.
In attesa della ratifica della convenzione converrà familiarizzare con questa nuova opportunità per pensionandi e colleghi diplomati al CFSMG.
ALLEGATO 5 – DISPOSIZIONI
PER FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE DEI MEDICI DI CURE PRIMARIE
A CICLO DI SCELTA. ART. 1 PRINCIPI GENERALI
1. Al fine di
favorire il ricambio generazionale, il medico di cure primarie a ciclo di
scelta, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per percepire la
pensione ordinaria, anche anticipata, presso la Fondazione ENPAM e con un
minimo di 1.300 assistiti, può richiedere all’ENPAM l’Anticipo della Prestazione
Previdenziale (modulo A)*, di seguito denominata APP, alle condizioni e con le
modalità previste del presente Allegato.
2. L’attivazione
del predetto istituto è subordinata alla riduzione dell’attività convenzionale
da parte del medico di cui al comma 1, da un minimo del 30% fino ad un massimo
del 70%, a fronte della contestuale attribuzione, con rapporto convenzionale a
tempo indeterminato, della corrispondente quota di attività ad un medico da incaricare
(di seguito “medico incaricato APP”) inserito nella graduatoria di cui
all’articolo 19, comma 1 del presente ACN.
3. Prima dell’avvio
della APP e del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato, è previsto un
periodo di affiancamento obbligatorio, disciplinato dal successivo art. 6. 4.
L’incarico a tempo indeterminato ha la medesima decorrenza della APP.
ART. 2 PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI APP
1. Il medico che vuole
accedere alla APP deve presentare alla Azienda di appartenenza, entro il 31 dicembre,
idonea domanda di adesione (modulo B)*. La domanda deve essere corredata dalla certificazione
del raggiungimento del requisito per accedere alla pensione di cui all’art. 1, comma
1, rilasciata dalla Fondazione ENPAM.
2. La domanda deve
riportare i seguenti dati: a) età del richiedente; b) percentuale di riduzione dell’attività
convenzionale: da un minimo del 30% fino ad un massimo del 70%. La scelta ha
carattere vincolante per un anno; c) numero di assistiti.
3. Il medico di cui
al comma 1 viene inserito nell’“Elenco APP dei medici titolari”, di cui al successivo
art. 3, che sarà reso pubblico entro il 31 gennaio.
ART. 3 ELENCO APP DEI
MEDICI TITOLARI
Il medico inserito nell’Elenco APP (di seguito “medico titolare”) deve confermare alla Azienda, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, la volontà di adesione alla procedura di ricambio generazionale e comunicare l’eventuale modifica della percentuale di riduzione dell’attività di cui all’art. 2, comma 2, lettera b). La modifica ha validità annuale. 2. La revoca in corso d’anno della disponibilità a rimanere nell’Elenco APP deve essere comunicata alla Azienda mediante lettera raccomandata A/R o PEC.
ART. 4 PRESENTAZIONE DOMANDA DEL MEDICO DA INCARICARE CON PROCEDURA APP
1. Il medico da
incaricare di cui all’art. 1, comma 2, del presente Allegato, che vuole accedere
alla procedura di ricambio generazionale della APP, presenta all’Assessorato
alla Sanità della Regione idonea richiesta (modulo C)* da inviare con lettera
raccomandata A/R o PEC, entro il termine del 30 aprile. 2. Il medico di cui al
comma 1 viene inserito nell’“Elenco APP dei medici da incaricare”, di ui al successivo
art. 5, che sarà reso pubblico entro il 31 maggio ART. 5
ELENCO APP DEI
MEDICI DA INCARICARE
1. Ai fini della
formazione dell’“Elenco APP dei medici da incaricare” si utilizza il punteggio della
graduatoria regionale di cui all’articolo 19, comma 1 del presente Accordo. 2.
Il medico da incaricare già inserito nell’Elenco APP deve confermare
all’Assessorato alla Sanità della Regione, mediante lettera raccomandata A/R o
PEC, entro il 30 aprile di ogni anno, la volontà di adesione alla procedura di
ricambio generazionale. La revoca in corso d’anno della disponibilità a
rimanere nell’Elenco APP deve essere comunicata mediante lettera raccomandata A/R
o PEC.
ART. 6 DISCIPLINA
DEL PERIODO DI AFFIANCAMENTO
1. L’Azienda di competenza
del medico titolare individua il medico da incaricare tra quelli inseriti nell’Elenco
APP di cui all’art. 5, secondo l’ordine dello stesso, interpellando prioritariamente
imedici residenti nell’ambito di iscrizione del medico titolare. Nel caso in
cui il medico da incaricare non sia disponibile, l’Azienda individua un nuovo
medico secondo lo stesso criterio.
2. Il periodo di
affiancamento ha una durata di 60 giorni di servizio effettivo. Durante questo periodo
entrambi i medici svolgono congiuntamente l’attività convenzionale nei confronti
degli assistiti.
3. Durante il periodo
di affiancamento entrambi i medici sono sospesi dagli Elenchi APP di appartenenza.
Il medico da incaricare resta inserito nella graduatoria regionale di cu all’articolo 19, comma 1 del presente Accordo.
4. Al termine del
periodo di affiancamento, le parti manifestano congiuntamente la volontà all’avvio
della APP (modulo D)*, nel quale: – il medico titolare si impegna irrevocabilmente
a ridurre la propria attività convenzionale nella misura di cui all’art. 2,
comma 2, lettera b) al fine di beneficiare dell’APP. Dichiara inoltre di aver
presentato domanda di APP alla Fondazione ENPAM – il medico da incaricare si
impegna irrevocabilmente a svolgere la quota dell’attività convenzionale resasi
disponibile a seguito della riduzione operata dal medico titolare; – entrambi
i medici dichiarano che regolamenteranno fra loro la ripartizione degli oneri e/o
spese inerenti l’attività convenzionale, sollevando la Azienda da qualsivoglia
responsabilità al riguardo.
5. La manifestazione
di volontà deve essere inviata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla ine del
periodo di affiancamento, con lettera raccomandata A/R o PEC, all’Assessorato
alla Sanità della Regione, alla Azienda di competenza e alla Fondazione ENPAM.
6. In mancanza di
tale manifestazione di volontà, entrambi i medici restano sospesi dagli Elenchi
APP e non possono accedere ad un nuovo periodo di affiancamento per 120 giorni
dallo scadere del termine di cui al precedente comma 5.
7. Il medico titolare
può effettuare al massimo tre periodi di affiancamento. Nel caso in cui anche al
termine del terzo periodo di affiancamento non sia stata manifestata la volontà
di avviare l’APP, di cui al precedente comma 4, il medico titolare decade dall’Elenco
APP e può accedere nuovamente alla procedura di ricambio generazionale trascorsi
due anni dal termine del terzo periodo di affiancamento.
8. Durante il periodo
di affiancamento: • in caso di malattia il medico titolare può nominare
come sostituto il medico da incaricare; • in caso di decesso del medico
titolare, il medico da incaricare può proseguire l’attività nei confronti degli
assistiti del medico deceduto fino a un massimo di 60 giorni; • in caso di
cessazione/rinuncia per qualsiasi motivo da parte del medico l’Azienda
individua un nuovo medico da incaricare avviando la procedura di cui al comma 1
del presente articolo, con nuova decorrenza del periodo di affiancamento.
9. Durante il periodo
di affiancamento il trattamento economico spettante al medico da incaricare è a
carico del medico titolare ed è calcolato nella misura del 30% del compenso della
quota capitaria del presente ACN. Ai medici da incaricare spettano i compensi
per le prestazioni eseguite nel periodo di affiancamento relativi alle quote variabili
per compensi/servizi calcolati in base al tipo ed ai volumi di prestazioni concordate
a livello regionale ed aziendale.
ART. 7 ANTICIPO DELLA
PRESTAZIONE PREVIDENZIALE (APP) 1. A seguito della manifestazione di volontà,
di cui all’art. 6, comma 4, la Fondazione ENPAM, previa presentazione della domanda
di APP, provvede ad erogare la prestazione al medico titolare.
ART. 8 TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL MEDICO TITOLARE 1. I compensi a qualunque titolo dovuti per l’attività
convenzionale al medico titolare che accede
alla APP sono diminuiti in misura pari alla percentuale di riduzione dell’attività
di cui all’art. 2, comma 2, lett. b).
ART. 9 INSTAURAZIONE
DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEL MEDICO INCARICATO APP
1. A seguito della
manifestazione di volontà di cui all’art. 6, comma 4, viene instaurato il
rapporto convenzionale con il medico da incaricare mediante conferimento di
incarico a tempo indeterminato. 2. L’incarico di cui al comma 1 comporta l’obbligo
di svolgere la quota percentuale di attività resasidisponibile a seguito della
riduzione operata dal medico titolare.
3. All’atto del pensionamento definitivo del medico titolare ovvero della cessazione
del rapporto per qualsiasi causa di entrambi i medici, cessano gli obblighi di
cui al precedente comma 2. 4. Il medico incaricato APP di cui al presente articolo
non può concorrere per trasferimento all’assegnazione di incarichi per la
copertura di ambiti territoriali carenti. In caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi
ragione dall’incarico APP, il medico può accedere nuovamente alla procedura trascorsi
due anni dalla cessazione dell’incarico APP.
ART. 10 TRATTAMENTO
ECONOMICO DEL MEDICO INCARICATO APP
1. Al medico incaricato APP spetta la quota dei compensi a qualunque titolo dovuti
per l’attività convenzionale al medico titolare, pari alla percentuale di riduzione
dell’attività di cui all’art 2, comma 2,
lett. b.
ART. 11 SOSPENSIONE
E CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ CONVENZIONALE – SOSTITUZIONI
Nei casi di
sospensione dall’attività convenzionale di cui all’articolo 19 del presente
ACN, fermo restando l’obbligo di sostituzione previsto dal presente Accordo, è
data facoltà al medico titolare e al medico incaricato APP di nominarsi reciprocamente
quale medico sostituto. I rapporti economici fra medico sostituto e medico sostituito
sono regolati ai sensi dell’articolo 36 del presente Accordo. 2. In caso di cessazione
dal rapporto convenzionale del medico incaricato APP, nelle more dell’attivazione
di una nuova procedura APP, l’Azienda provvede a designare il sostituto avvalendosi
delle graduatorie aziendali di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 6
del presente Accordo, interpellando prioritariamente i medici residenti nell’ambito
di iscrizione del medico titolare. Il compenso
spettante al sostituto del medico incaricato APP è quello previsto dall’art. 10
del presente Allegato.
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