sabato 5 marzo 2022

ACN 2016-208 (3): Anticipo della Prestazione Previdenziale per il il ricambio generazionale

Ecco una nuova "misteriosa" sigla che diventerà familiare ai pensionandi e ai colleghi "diplomati" al CFSMG: APP, ovvero anticipo della prestazione previdenziale. In soldoni si tratta di anticipare una parte della pensione Enpam riducendo in proporzione il numero di assistiti per favorire il "passaggio" di consegne con il neo-diplomato che accede alla convenzione. 

Questa soluzione era stata prospettata dall'ENPAM a suo tempo ed ora è arrivato anche l'aggiornamento dell'Acn, che recepisce questa novità e detta le regole applicative. Da qui alla sua attuazione pratica però c'è ne corre, vista la non indifferente complessità dell'apparato normativo integrato nell'Acn, che rischia di indurre il cosiddetto implementation gap tra obiettivi del programma e concreta applicazione delle norme.

In attesa della ratifica della convenzione converrà familiarizzare con questa nuova opportunità per pensionandi e colleghi diplomati al CFSMG.

ALLEGATO 5 – DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE DEI MEDICI DI CURE PRIMARIE A CICLO DI SCELTA. ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale, il medico di cure primarie a ciclo di scelta, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi per percepire la pensione ordinaria, anche anticipata, presso la Fondazione ENPAM e con un minimo di 1.300 assistiti, può richiedere all’ENPAM l’Anticipo della Prestazione Previdenziale (modulo A)*, di seguito denominata APP, alle condizioni e con le modalità previste del presente Allegato.

2. L’attivazione del predetto istituto è subordinata alla riduzione dell’attività convenzionale da parte del medico di cui al comma 1, da un minimo del 30% fino ad un massimo del 70%, a fronte della contestuale attribuzione, con rapporto convenzionale a tempo indeterminato, della corrispondente quota di attività ad un medico da incaricare (di seguito “medico incaricato APP”) inserito nella graduatoria di cui all’articolo 19, comma 1 del presente ACN.

3. Prima dell’avvio della APP e del conferimento dell’incarico a tempo indeterminato, è previsto un periodo di affiancamento obbligatorio, disciplinato dal successivo art. 6. 4. L’incarico a tempo indeterminato ha la medesima decorrenza della APP.

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI APP

1. Il medico che vuole accedere alla APP deve presentare alla Azienda di appartenenza, entro il 31 dicembre, idonea domanda di adesione (modulo B)*. La domanda deve essere corredata dalla certificazione del raggiungimento del requisito per accedere alla pensione di cui all’art. 1, comma 1, rilasciata dalla Fondazione ENPAM.

2. La domanda deve riportare i seguenti dati: a) età del richiedente; b) percentuale di riduzione dell’attività convenzionale: da un minimo del 30% fino ad un massimo del 70%. La scelta ha carattere vincolante per un anno; c) numero di assistiti.

3. Il medico di cui al comma 1 viene inserito nell’“Elenco APP dei medici titolari”, di cui al successivo art. 3, che sarà reso pubblico entro il 31 gennaio.

ART. 3 ELENCO APP DEI MEDICI TITOLARI

Il medico inserito nell’Elenco APP (di seguito “medico titolare”) deve confermare alla Azienda, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, la volontà di adesione alla procedura di ricambio generazionale e comunicare l’eventuale modifica della percentuale di riduzione dell’attività di cui all’art. 2, comma 2, lettera b). La modifica ha validità annuale. 2. La revoca in corso d’anno della disponibilità a rimanere nell’Elenco APP deve essere comunicata alla Azienda mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

ART. 4  PRESENTAZIONE DOMANDA DEL MEDICO DA INCARICARE CON PROCEDURA APP

1. Il medico da incaricare di cui all’art. 1, comma 2, del presente Allegato, che vuole accedere alla procedura di ricambio generazionale della APP, presenta all’Assessorato alla Sanità della Regione idonea richiesta (modulo C)* da inviare con lettera raccomandata A/R o PEC, entro il termine del 30 aprile. 2. Il medico di cui al comma 1 viene inserito nell’“Elenco APP dei medici da incaricare”, di ui al successivo art. 5, che sarà reso pubblico entro il 31 maggio  ART. 5

ELENCO APP DEI MEDICI DA INCARICARE

1. Ai fini della formazione dell’“Elenco APP dei medici da incaricare” si utilizza il punteggio della graduatoria regionale di cui all’articolo 19, comma 1 del presente Accordo. 2. Il medico da incaricare già inserito nell’Elenco APP deve confermare all’Assessorato alla Sanità della Regione, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, entro il 30 aprile di ogni anno, la volontà di adesione alla procedura di ricambio generazionale. La revoca in corso d’anno della disponibilità a rimanere nell’Elenco APP deve essere comunicata mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

ART. 6 DISCIPLINA DEL PERIODO DI AFFIANCAMENTO

1. L’Azienda di competenza del medico titolare individua il medico da incaricare tra quelli inseriti nell’Elenco APP di cui all’art. 5, secondo l’ordine dello stesso, interpellando prioritariamente imedici residenti nell’ambito di iscrizione del medico titolare. Nel caso in cui il medico da incaricare non sia disponibile, l’Azienda individua un nuovo medico secondo lo stesso criterio.

2. Il periodo di affiancamento ha una durata di 60 giorni di servizio effettivo. Durante questo periodo entrambi i medici svolgono congiuntamente l’attività convenzionale nei confronti degli assistiti.

3. Durante il periodo di affiancamento entrambi i medici sono sospesi dagli Elenchi APP di appartenenza. Il medico da incaricare resta inserito nella graduatoria regionale di cu  all’articolo 19, comma 1 del presente Accordo.

4. Al termine del periodo di affiancamento, le parti manifestano congiuntamente la volontà all’avvio della APP (modulo D)*, nel quale: – il medico titolare si impegna irrevocabilmente a ridurre la propria attività convenzionale nella misura di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) al fine di beneficiare dell’APP. Dichiara inoltre di aver presentato domanda di APP alla Fondazione ENPAM – il medico da incaricare si impegna irrevocabilmente a svolgere la quota dell’attività convenzionale resasi disponibile a seguito della riduzione operata dal medico titolare; – entrambi i medici dichiarano che regolamenteranno fra loro la ripartizione degli oneri e/o spese inerenti l’attività convenzionale, sollevando la Azienda da qualsivoglia responsabilità al riguardo.

5. La manifestazione di volontà deve essere inviata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla ine del periodo di affiancamento, con lettera raccomandata A/R o PEC, all’Assessorato alla Sanità della Regione, alla Azienda di competenza e alla Fondazione ENPAM.

6. In mancanza di tale manifestazione di volontà, entrambi i medici restano sospesi dagli Elenchi APP e non possono accedere ad un nuovo periodo di affiancamento per 120 giorni dallo scadere del termine di cui al precedente comma 5.

7. Il medico titolare può effettuare al massimo tre periodi di affiancamento. Nel caso in cui anche al termine del terzo periodo di affiancamento non sia stata manifestata la volontà di avviare l’APP, di cui al precedente comma 4, il medico titolare decade dall’Elenco APP e può accedere nuovamente alla procedura di ricambio generazionale trascorsi due anni dal termine del terzo periodo di affiancamento.

8. Durante il periodo di affiancamento: • in caso di malattia il medico titolare può nominare come sostituto il medico da incaricare; • in caso di decesso del medico titolare, il medico da incaricare può proseguire l’attività nei confronti degli assistiti del medico deceduto fino a un massimo di 60 giorni; • in caso di cessazione/rinuncia per qualsiasi motivo da parte del medico l’Azienda individua un nuovo medico da incaricare avviando la procedura di cui al comma 1 del presente articolo, con nuova decorrenza del periodo di affiancamento.

9. Durante il periodo di affiancamento il trattamento economico spettante al medico da incaricare è a carico del medico titolare ed è calcolato nella misura del 30% del compenso della quota capitaria del presente ACN. Ai medici da incaricare spettano i compensi per le prestazioni eseguite nel periodo di affiancamento relativi alle quote variabili per compensi/servizi calcolati in base al tipo ed ai volumi di prestazioni concordate a livello regionale ed aziendale.

ART. 7 ANTICIPO DELLA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE (APP) 1. A seguito della manifestazione di volontà, di cui all’art. 6, comma 4, la Fondazione ENPAM, previa presentazione della domanda di APP, provvede ad erogare la prestazione al medico titolare.

ART. 8 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL MEDICO TITOLARE 1. I compensi a qualunque titolo dovuti per l’attività convenzionale al medico titolare che accede
alla APP sono diminuiti in misura pari alla percentuale di riduzione dell’attività di cui all’art. 2, comma 2, lett. b).

ART. 9 INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEL MEDICO INCARICATO APP

1. A seguito della manifestazione di volontà di cui all’art. 6, comma 4, viene instaurato il rapporto convenzionale con il medico da incaricare mediante conferimento di incarico a tempo indeterminato. 2. L’incarico di cui al comma 1 comporta l’obbligo di svolgere la quota percentuale di attività resasidisponibile a seguito della riduzione operata dal medico titolare.
3. All’atto del pensionamento definitivo del medico titolare ovvero della cessazione del rapporto per qualsiasi causa di entrambi i medici, cessano gli obblighi di cui al precedente comma 2. 4. Il medico incaricato APP di cui al presente articolo non può concorrere per trasferimento all’assegnazione di incarichi per la copertura di ambiti territoriali carenti. In caso di rinuncia o cessazione per qualsiasi ragione dall’incarico APP, il medico può accedere nuovamente alla procedura trascorsi due anni dalla cessazione dell’incarico APP.

ART. 10 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL MEDICO INCARICATO APP
1. Al medico incaricato APP spetta la quota dei compensi a qualunque titolo dovuti per l’attività convenzionale al medico titolare, pari alla percentuale di riduzione dell’attività di cui all’art  2, comma 2, lett. b.

ART. 11 SOSPENSIONE E CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ CONVENZIONALE – SOSTITUZIONI

Nei casi di sospensione dall’attività convenzionale di cui all’articolo 19 del presente ACN, fermo restando l’obbligo di sostituzione previsto dal presente Accordo, è data facoltà al medico titolare e al medico incaricato APP di nominarsi reciprocamente quale medico sostituto. I rapporti economici fra medico sostituto e medico sostituito sono regolati ai sensi dell’articolo 36 del presente Accordo. 2. In caso di cessazione dal rapporto convenzionale del medico incaricato APP, nelle more dell’attivazione di una nuova procedura APP, l’Azienda provvede a designare il sostituto avvalendosi delle graduatorie aziendali di disponibilità di cui all’articolo 19, comma 6 del presente Accordo, interpellando prioritariamente i medici residenti nell’ambito di iscrizione del  medico titolare. Il compenso spettante al sostituto del medico incaricato APP è quello previsto dall’art. 10 del presente Allegato.

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