Da un anno si discute molto dei limiti del CFSMG e della necessità che venga avviato l'iter per trasformare il corso in una vera e propria specializzazione gestita a livello universitario.
Tuttavia la direttiva comunitaria 86/457, cha ha introdotto l'obbligo della Formazione Specifica in MG ai fini della libera circolazione dei medici e del reciproco riconoscimento dei diplomi comprovanti la formazione in MG, non fa alcun riferimento ad una specializzazione di tipo universitario.
La direttiva sottolinea che la formazione, della durata minima di 2 anni, deve "essere più pratica che teorica", con un insegnamento da svolgersi in forma di tirocinio per 6 mesi presso "centri ospedalieri abilitati" e presso un "ambulatorio di medicina generale" e "in contatto con altri istituti o strutture sanitarie che si occupano di MG", senza indicazioni o necessità di corsi di specializzazione in ambiente universitario.
Ecco le eloquenti premesse della direttiva del 1986, che tracciano il quadro generale e gli obiettivi della formazione specifica in MG negli stati membri
- si ammette, pressoché in generale, il bisogno di una formazione specifica del medico generico, che deve prepararlo ad adempiere meglio una funzione a lui propria e che tale funzione, basata in buona parte sulla conoscenza personale dell'ambiente dei suoi pazienti, consiste nel dare consigli relativi alla prevenzione delle malattie e alla protezione della salute dell'individuo considerato nel suo insieme, nonché nel dispensare le cure opportun;
- lo sviluppo delle scienze mediche ha prodotto un divario sempre più ampio tra l'insegnamento e la ricerca medica da un lato e la pratica della medicina generale dall'altro, al punto che importanti aspetti della medicina generale non possono più essere insegnati in modo soddisfacente nel quadro della formazione medica di base esistente negli Stati membri;
- a prescindere dal vantaggio che ne trarranno i pazienti, si riconosce altresì che un migliore adattamento del medico generico alla sua funzione specifica contribuirà a migliorare il sistema di dispensazione delle cure rendendo più selettivo il ricorso ai medici specialisti, nonché ai laboratori e ad altri istituti ed attrezzature altamente specializzati;
- il miglioramento della formazione in medicina generale può rivalutare la funzione di medico generico e per tale movimento, apparentemente irreversibile, è opportuna la convergenza per tappe successive, affinché ogni medico generico abbia una formazione adeguata che risponda alle specifiche esigenze dell'esercizio della medicina generale;
- per realizzare progressivamente tale riforma è necessario, in una prima fase, instaurare in ogni Stato membro una formazione specifica in medicina generale che risponda ad esigenze minime tanto qualitative che quantitative e che completi la formazione minima di base che il medico deve avere in virtù della direttiva 75/363/CEE;
- poco importa che la formazione in medicina generale venga dispensata o meno nell'ambito della formazione di base del medico ai sensi del diritto nazionale ; che è opportuno prevedere, in una seconda fase, che l'esercizio delle attività di medico in qualità di medico generico nell'ambito di un regime di sicurezza sociale sia subordinato al possesso della formazione specifica in medicina generale.
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