martedì 30 luglio 2024

Dalla "prima" alla "seconda" PiC lombarda: l'evoluzione delle politiche regionali per la conicità

Preceduta dalle regole di sistema del SSR per il biennio 2023-2024 è stata varata la “seconda” Presa in Carico (PiC) della cronicità e fragilità in Lombardia, che modifica in modo sostanziale la “prima” PiC del 2017. Tre sono le semplificazioni introdotte dalla DGR 2755 del 15 luglio 2024 per raggiungere gli obiettivi minimi di PiC a livello di AFT (si veda il PS e per ulteriori dettagli cliccare sul link):

·    l’eliminazione della redazione del patto di cura;

·    l’eliminazione del processo di validazione dei PAI da parte delle ATS

·    la possibilità per i medici di aderire in forma singola, ovvero senza l’iscrizione ad una Coop, con la mediazione delle COT ed utilizzando la futura piattaforma regionale per la gestione della PiC.

sabato 27 luglio 2024

Ecco il colpevole della medicina difensiva: il giovane medico!

Non passa settimana che un autorevole opinion leader non intervenga sulla MG. Ecco la diagnosi del problema "medicina difensiva" proposta da Nicola Montano, neo presidente della SIMI, in un colloquio con La Repubblica: 

«Tutto dipende dal sistema, non nasce da errori di un singolo attore. Per ridurla dobbiamo mettere chỉ prescrive in grado di lavorare con tranquillità. Oggi abbiamo una carenza di medici di medicina generale, quindi questi colleghi hanno un carico di lavoro importante, spesso sono molto giovani, e hanno una tendenza alla medicina difensiva». 

Cioè - chiosa l'intervistatore - a prescrivere per paura di sbagliare.

Variabilità delle prescrizioni ed appropriatezza diagnostica: quale valutazione?

La variabilità delle prescrizioni e degli interventi in medicina è la risultate di molteplici concause - poco considerate quando si tratta di valutare l'appropriatezza delle prescrizioni - riconducibili

·     al paziente: la gravità delle sue condizioni cliniche, le sue convinzioni e percezioni riguardo alla malattia, la fiducia nei servizi sanitari, la sua inclinazione al rischio e a prendere decisioni, il tipo di comunità e di famiglia a cui appartiene. L’influenza del medico curante, i suggerimenti delle persone che lo circondano.

·     al sistema dell'offerta: la disponibilità di servizi nella zona di residenza del paziente. la distanza geografica tra case e ospedale, le modalità con cui sono organizzati gli ambulatori (inclusi gli orari di accesso) tempi d'attesa. il numero di posti letto, il sistema di finanziamento delle organizzazioni sanitarie, gli incentivi ai professionisti;

·     al professionista: la sua competenza, la scuola a cui si è formato, l’adesione a linee-guida autorevoli e indipendenti e alla qualità dei dati, la loro completezza e rappresentatività, l'incertezza nelle stime;

·     alla distorsione da selezione delle osservazioni (selection referal) che “si verifica, in generale, quando si confrontano gruppi differenti come se fossero comparabili; in particolare si verifica quando le preferenze degli individui o le pratiche locali influiscono sulla scelta dei soggetti che hanno accesso a un servizio o a una prestazione”. Una situazione di referral bias si ha quando “gruppi distinti di professionisti applicano criteri diversi per inviare i pazienti a un determinato accertamento diagnostico o percorso terapeutico”.

·     al case-mix, ovvero alla “caratteristica misurabile di gruppi o popolazioni di pazienti assistiti dalle strutture sanitarie, che consente di descrivere e quantificare il fatto che diversi ospedali, o diversi reparti, trattino casistiche diverse, che includono pazienti con condizioni cliniche di diversa gravità e quindi con probabilità diverse di insorgenza di esiti, complicanze e qualità dell’assistenza. Il non tenere conto di questo fenomeno porta inevitabilmente a distorsioni nei risultati delle osservazioni e a una loro errata interpretazione, con conseguenze potenzialmente scorrette o addirittura dannose sulle eventuali decisioni correlate”.

Nel 2004 Grilli e Taroni sintetizzavano le caratteristiche del sistema prescrittivo composto da una pluralità di attori autonomi e inter-dipendenti, che per il suo carattere orizzontale a rete travalica confini ed assetti organizzativi consueti, ad esempio la distinzione tra I e II livello, tra dipendenti e convenzionati.

I processi di produzione e distribuzione dei servizi sanitari si svolgono attraverso reti di relazioni complesse e scarsamente gerarchizzabili fra organizzazioni e professioni diverse, in cui nessuno dei numerosi attori può esercitare la funzione di comando e controllo e, parallelamente, non esiste un unico soggetto cui imputare responsabilità complessive[1].

In questo complesso sistema di interazioni professionali e di decisioni distribuite tra i diversi attori risulta problematico, come dichiarato dal Ministro a proposito del Disegno si Legge sulle Liste d'attesa attualmente all'esame del parlamento, “l’obiettivo di tagliare le prescrizioni del 20%” dopo avere quantificato “le ricette potenzialmente attese e nel caso di superamento di questo “tetto” di prescrizioni”, al fine di accendere una “spia rossa” che consentirà a ogni Regione di intervenire in una determinata area raggiungendo anche il singolo camice bianco”.

In relazione al disegno valutativo proposto dal Ministro si pongono almeno tre problemi teorico-pratici

  1. in base a quali evidenze scientifiche si fissa al 20% la soglia della variabilità "fisiologica" - oltre la quale si accende la "spia rossa" della "patologia" per l'avvio delle indagini - piuttosto che che a percentuali maggiori o minori, come il 25 o il 15%?
  2. tale percentuale varrà per tutte le indagini diagnostiche per immagini, oppure per ogni singola branca, come Rx, Eco, TC o RMN?
  3. con quali criteri verrà individuato il "camice banco" ovvero il primo prescrittore responsabile del superamento della soglia, a cui imputare l'eccesso inappropriato di accertamenti diagnostici?

Il testo del DL in fase di discussione dovrà chiarire questi aspetti, dirimenti per un intervento efficace, equo e direi anche "appropriato".  


[1]  Grilli R., Taroni F. a cura di (2004) Governo clinico, Il pensiero Scientifico, Roma

mercoledì 24 luglio 2024

Le novità della "seconda" PiC lombarda

Ecco i punti principali della seconda PiC  (DGR 2755 del 15.7.2024)
1- obiettivi: 
  • contenimento delle liste d'attesa, 
  • riduzione del tasso di ospedalizzazione dei pazienti cronici e fragil
  • riduzione degli accessi impropri al PS.

2- ogni AFT, in raccordo con le ASST di riferimento, dovrà raggiungere l’obiettivo della PiC di almeno il 15% di pazienti cronici sul totale del numero di assistiti cronici di competenza, garantendo un mix di complessità così definita:
  •  5% pazienti di livello di complessità I (con più di 3 patologieconcomitanti);
  • 40% pazienti di livello di complessità II (con 2-3 patologieconcomitanti);
  • 55% pazienti di livello di complessità III (monomorbidi);

3. semplificazione della procedura di PiC mediante:

  • l’eliminazione della redazione del patto di cura;
  • l’eliminazione del processo di validazione dei PAI da parte delle ATS;

4. la PiC effettuata dai MMG/PLS aderenti alle Cooperative prosegue secondo la procedura già in essere;

  • i MMG/PLS aderenti alle Cooperative dovranno informare i propri nuovi assistiti sul trattamento dei dati personali connesso alla presa in carico mediante apposita informativa;
  • i MMG/PLS in Cooperativa dovranno garantire la continuità della PiC per i pazienti già arruolati;
  • i MMG/PLS in Cooperativa continueranno ad utilizzare il software gestionale esistente già in loro possesso;

 5- per la PiC da parte dei MMG/PLS non aderenti ad una Cooperativa, la Direzione Generale Welfare metterà successivamente a disposizione le funzionalità necessarie alla predisposizione e gestione del PAI nell'ambito della piattaforma regionale della sanità territoriale (SGDT);
 
6 - successivamente all’integrazione di cui sopra, le ASST alle quali è afferita la gestione degli MMG/PLS, dovranno individuare le modalità organizzative più idonee per l’effettuazione della PiC da parte dei MMG/PLS non aderenti ad una Cooperativa che dovranno avvalersi del Centro servizi/COT delle ASST di riferimento;

7- il MMG/PLS aderente ad una Cooperativa che decidesse di passare in forma singola, mantiene la PiC dei propri pazienti e le prenotazioni precedentemente fissate da parte della Cooperativa e le prenotazioni delle prestazioni indicate nel PAI resteranno valide;

8 - i MMG/PLS, sia in forma singola che in Cooperativa, dovranno interfacciarsi prioritariamente con i Direttori di Distretto delle ASST per le attività inerenti alle AFT cui aderiscono;

9 - la quota incentivante per il MMG/PLS è pari a € 8,00 (oneri inclusi) a paziente preso in carico nel caso di soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni:

  • raggiungimento a livello di singolo MMG/PLS della PiC di almeno il 15% dei propri assistiti cronici totali secondo le percentuali di complessità sopra indicate. Per il raggiungimento dell’obiettivo verranno considerati i nuovi PAI redatti da gennaio 2024 (esclusi i rinnovi);
  • raggiungimento o superamento da parte del MMG/PLS per i propri pazienti presi in carico del valore soglia con riferimento a tutti gli indicatori di cui all’allegato n.3A;

10 - tale quota sarà corrisposta ai MMG/PLS con il cedolino di settembre dell’anno successivo a quello di competenza del PAI, così da consentire l’elaborazione degli indicatori previsti disponendo di flussi informativi stabili:

11 - i pazienti soggetti a percorsi di diagnosi e cura nelle strutture sanitarie dovranno essere presi in carico all’interno delle strutture stesse che dovranno provvedere alla gestione completa del percorso di cura (prescrizione, prenotazione, erogazione e monitoraggio) senza la necessità della redazione del PAI.

lunedì 22 luglio 2024

Appropriatezza diagnostica e terapeutica: le differenze contano!

Estratto dal libro “Appropriatezza e variabilità nel sistema prescrittivo”

KDP edizioni Amazon, 2024, pag, 170, in formato cartaceo ed ebook

A suo tempo il dibattito pubblico attorno alla lista degli oltre 200 accertamenti inseriti nei LEA del 2017 e soggetti a criteri di appropriatezza si è cristallizzò in due opposti orientamenti, riemersi anche nel 2024 dopo l’annuncio del DL liste d’attesa: da un lato non sono mancate le rassicurazioni ministeriali sul fatto che i LEA non si proponevano di tagliere le prestazioni, mentre dall'altro i critici hanno paventato il rischio che con il pretesto dell'appropriatezza si intendevano di fatto ridurre le prestazioni costringendo i cittadini a pagarsi le indagini diagnostiche sottoposte a vincoli prescrittivi, facendo un regalo alla sanità privata.

Tre forme di appropriatezza

1. L'appropriatezza organizzativa (o generica) si riferisce al livello assistenziale (reparto per acuti, day-hospital, ambulatorio specialistico e medicina generale) più adatto, in termini di sicurezza ed economicità di consumo delle risorse, per l'espletamento di una prestazione clinicamente appropriata. In pratica ogni volta che un intervento medico è eseguito in un contesto organizzativo "superiore" rispetto a quello più consono al problema ci si trova di fronte ad un caso di inappropriatezza: per esempio il ricovero ospedaliero per una patologia "minore", oppure un ricovero ordinario per un intervento chirurgico che potrebbe essere svolto elettivamente in day-surgery, come nel caso delle norme emanate circa 42 DRG "ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria".

2. Per appropriatezza clinica (o specifica) si intende l'indicazione o l'effettuazione di un intervento sanitario in condizioni tali che le probabilità di beneficiarne superano i potenziali rischi. L'appropriatezza clinica rappresenta una sorta di efficacia individuale in relazione ai bisogni e alla complessità assistenziale del singolo paziente e, in quanto tale, è più impegnativa e di difficile valutazione rispetto a quella organizzativa.

3. Negli ultimi tempi si è imposta una terza accezione di appropriatezza, quella temporale, che ha a che fare con l'erogazione di una prestazione al tempo giusto rispetto al bisogno e alla specifica situazione clinica del singolo caso. Al fine di migliorare l'appropriatezza temporale di accertamenti diagnostici o interventi chirurgici, e contenere quindi il fenomeno delle liste d'attesa, sono stati elaborati criteri di priorità per la selezione della domanda. Una forma emblematica di inappropriatezza da over use è quella dei codici minori bianco-verdi che affollano impropriamente le strutture d'emergenza. All’opposto è una forma di inappropriatezza anche l’under triage, ovvero l’attribuzione di un codice inferiore a quello corretto ad un paziente affetto da una patologia tempo-dipendente.

L’era dell’appropriatezza è iniziata nel 1994 con l’introduzione delle Note CUF sui farmaci, poi ribattezzate Note AIFA per l’appropriatezza terapeutica. Il fenomeno rientra nella più generale tendenza e normare e regolamentare comportamenti che ricadono nella sfera pubblica, riducendo i margini di discrezionalità e di autonomia decisionale degli attori professionali, secondo l’idealtipo dell’apparato burocratico di stampo weberiano. Ci sono però voluti oltre vent’anni perché si affrontasse anche il capitolo della diagnostica a dimostrazione della delicatezza del problema, che ora si ripropone nuovamente con il DL Schillaci. L’asimmetria dell’interesse della ricerca verso la terapia a scapito della diagnosi era già stata messa in risalto Archie Cochrane padre dell’EBM

L’attenzione dedicata alla diagnosi e alla costruzione di un modello corretto del procedimento diagnostico è molto inferiore rispetto a quella dedicata alla terapia e alla prevenzione, per le quali è stato generalmente accettato il concetto di modificare la storia naturale delle malattie ed è stata elaborata una tecnica per verificare le ipotesi.

Questa differenza metodologica ed epistemica di fondo contraddistingue l’iniziativa degli anni novanta sui farmaci da quelle successive sugli accertamenti: la terapia appropriata presuppone un dato certo e parte da una solida base di partenza, ovvero la diagnosi dalla quale discende logicamente la cura, secondo lo schema categoriale se…allora (se un assistito è affetto da diabete di tipo II ed obesità allora la terapia di prima scelta è la metformina).

Purtroppo queste deduzioni logiche e quasi “necessarie”, tipiche della scelta terapeutica pratica, non valgono per il processo cognitivo che dall’ignoto conduce il medico al noto: non esiste un unico esame appropriato a priori per ogni situazione o sintomo perché i test clinici hanno la funzione di aiutare il medico ad orientarsi rispetto ad una gamma di ipotesi diagnostiche differenziali, tra le quali solo al termine dell’iter clinico emergerà quella corretta, talvolta dopo un articolato iter diagnostico per “prove ed errori”. Alla sfera cognitiva diagnostica e ai test clinici mal si adattano i concetti di efficacia ed efficienza ricorrenti nelle definizioni di appropriatezza. 

La validità di un accertamento più che all’efficacia, tipica della terapia farmacologica, attiene al suo apporto informativo, alla sensibilità e alla specificità, al valore predittivo positivo o negativo, cioè alla revisione della stima probabilistica soggettive a partire dalla probabilità a priori del singolo paziente, che viene rivalutata dopo l’esito dell’esame, in rapporto al setting professionale, alla tipologia del problema e all’esperienza del medico, secondo l’approccio bayesiano a soglia di diagnosi e terapia.

Ad esempio in caso di sintomi aspecifici privi di riscontri obiettivi, la prescrizione di alcuni esami servono per selezionare preliminarmente una delle macro-ipotesi fisiopatologiche avanzate dal clinico ed è quindi impossibile definire a priori quale sarà il test appropriato, ovvero quello che consentirà di definire correttamente il problema la conseguente categorizzazione diagnostica. E’ raro che si arrivi alla diagnosi grazie ad un solo segno clinico o esame patognomonico; più spesso è la combinazione di dati anamnestici, esame clinico e accertamenti in serie in un processo inferenziale probabilistico o intuitivo, mediato da euristiche o da pattern di riconoscimento, che esita in una codifica nosografica. 

Insomma il metodo e le regole del processo diagnostico non sono assimilabili a quelle della scelta terapeutica più lineare, in quanto le variabili in gioco nell’indagine clinica sono più numerose e interattive. Una discussione razionale sull’appropriatezza diagnostica dovrebbe considerare che a monte della prescrizione di un test intervengono numerosi fattori di contesto, normativo, organizzativo e relazionale, che impattano sulla decisione nei singoli casi clinici

  • il giudizio del medico sconta margini di rischio/incertezza decisionale insiti in ogni processo clinico (falsi positivi, falsi negativi, valore predittivo etc..);
  • l’induzione della prescrizione da parte dell’assistito, specie se esente e/o eccessivamente preoccupato per il proprio stato di salute;
  • la diffusione di linee guida, protocolli, percorsi diagnostico-terapeutici etc.. e di altri documenti di supporto informativo e di aiuto alla decisione appropriata;
  • il suggerimento dell’esame da parte di uno specialista in regime libero-professionale, non tenuto rispettare i criteri di appropriatezza vigenti in ambito pubblico e quindi propenso ad abbondare in test clinici;
  • l’attitudine dell’offerta ad indurre la propria domanda per la sopravvalutazione della tecnologia diagnostica nel ridurre l’incertezza;
  • il rischio medico-legale e la propensione alla medicina difensiva per il rischio di denunce e contenziosi giudiziari;
  • un clima sociale di allarme, alimentato da un’informazione che da un parte enfatizza acriticamente le novità tecnologiche e dall’altra notizie di presunta malpratica;
  • l’indeterminatezza del concetto di appropriatezza, per la discrasia tra la dimensione regolatoria di popolazione e quella clinica individuale, a causa di criteri che non tengono conto della varietà, unicità e complessità della casistica.

Appiattire questa complessità con vincoli e sanzioni per inappropriatezza non appare la strada adatta per risolvere il problema, che va affrontato sul piano culturale adottando incentivi ed interventi a monte della singola richiesta di indagini diagnostiche. I criteri di appropriatezza hanno complicato il compito del medico sul piano cognitivo e decisionale, ad esempio con la necessità di interpretare ed applicare le norme generali alla varietà dei singoli casi; la spada di Damocle dei controlli ad personam per ridurre le prescrizioni difensive accentuerà la diffidenza degli assistiti verso le scelte dei medici e potrebbe avere un impatto negativo anche sulle relazioni tra i professionisti, per il rischio di rimpallo della responsabilità prescrittiva tra i professionisti di I e II livello coinvolti, come accaduto con le Note sui farmaci.

Vi è il rischio che nuovi vincoli possano trasformarsi in tagli di prestazione per cui i malati si dovranno pagare gli esami non più concedibili. Con i LEA del 2017 ad esempio sono state introdotte due criteri prescrittivi per gli accertamenti inseriti nella lista ministeriale: lasche indicazioni di appropriatezza e più stringenti condizioni di erogabilità. La maggioranza dei 143 esami di laboratorio, ad esempio, è rientra nella prima categoria mentre solo in 8 casi il test è soggetto a generiche indicazioni di appropriatezza (alfa amilasi, le 3 fosfatasi, lipasi, potassio, proteine, sodio).

I criteri prescrittivi per i più comuni test ematici di uso comune sono generici e scontati, come transaminasi in caso di sospetta patologia epatica, amilasi nella diagnostica delle ghiandole salivari e pancreatiche, ferro per la diagnosi e il monitoraggio delle patologie da carenza o accumulo marziale, CPK per mialgie e nel monitoraggio delle statine etc. Le blande condizioni di appropriatezza degli esami di laboratorio sono la dimostrazione delle difficoltà incontrate dai consulenti ministeriali per definire a priori criteri validi e generalizzabili per ogni setting.

Nel caso degli accertamenti per immagini invece hanno prevalso condizioni di erogabilità più dettagliate, “intrusive” e di applicazione problematica ai casi meritevoli di approfondimento diagnostico. Un esempio è la RMN della colonna, prescrivibile in caso di "dolore rachideo in assenza di coesistenti sindromi gravi di tipo neurologico o sistemico, resistente alla terapia, della durata di almeno 4 settimane, traumi recenti e fratture da compressione".

La materia "appropriatezza diagnostica" è particolarmente delicata perché ha a che fare con la gestione dell’incertezza che non si può “amministrare” con schemi predefiniti, destinati a scontrarsi con il carattere variabile e imprevedibile dei percorsi diagnostico differenziali.

martedì 2 luglio 2024

QUALE APPROPRIATEZZA DELL'APPROPRIATEZZA?

Definiamo “scientificamente” l’appropriatezza dell’appropriatezza 

02 LUG - 

Gentile Direttore, il dibattito pubblico sul Decreto Legge liste d’attesa ha riproposto l’ormai trentennale questione dell’appropriatezza prescrittiva, nel caso specifico della specialistica ambulatoriale.

Il riferimento istituzionale in questo campo è il Manuale ministeriale del 2012 per la formazione del Governo Clinico, che illustra le definizioni e modelli concettuali. Il documento esordisce con questa prudente affermazione: 

“poiché l’appropriatezza è un concetto complesso e multidimensionale, è possibile individuare alcune prospettive di lettura che ne identificano altrettante componenti e dimensioni, come il livello di evidenza scientifica, il punto di vista del paziente, i valori della società”. 

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