lunedì 26 gennaio 2026

Ricetta annuale per farmaci cronici: la distribuzione delle confezioni trorna trimestrale

Nel maggio 2023 il  Ministro della salute aveva commentato l'introduzione della ricetta annuale: "Grazie a questa norma, i pazienti o chi si prende cura di loro in caso di non auto-sufficienza, hanno il doppio vantaggio di non dover andare ripetutamente dal medico per avere la ricetta e in farmacia per ritirare i farmaci". 

Lo schema di DL per la ricetta annuale, annunciato nelle scorse settimane, prevedeva la consegna in farmacia delle confezioni per coprire 30 giorni di terapia, in funzione alla posologia quotidiana - variabile da 1/2 compressa a giorni alterni fino a 6 o più die - e al numero di compresse della singola confezione, che varia da 10 a 60. 

Per dispensare l'esatto numero di confezioni la ricetta annuale dovrà comprendere la posologia quotidiana o altra periodicità, con un infinito numero di combinazione tra numero di compresse per confezione e posologia, modificabile nel corso dell'anno e per l'evoluzione della patologia, quasi impossibile da far coincidere con la distribuzione mensile.

In caso di polipatolgie croniche complesse con posologie diversificate non sempre è possibile coprire perfettamente i 30 giorni di terapia con tutti i farmaci prescritti (basta pensare alle confezioni con 14 o 28 compresse e agli schemi complessi con posologie a giorni alterni, a mezza compressa o settimanali) e quindi il paziente dovrebbe recarsi spesso in farmacia.  

In passato era possibile prescrivere fino a 6 confezioni ovvero il fabbisogno per 3 mesi in funzione della posologia e del numero di compresse a confezione. Invece con la ricetta annuale a distribuzione mensile alcuni pazienti dovevano recarsi anche più di 12 volte in farmacia nell'arco dell'anno invece che trimestralmente, come accadeva dopo aver ricevuto a casa la singola pluriprescrizione elettronica.

Bastava reintrodurre questa semplice norma per razionalizzare la consegna delle prescrizioni, specie per le pluriposologie quotidiane, estendendo il numero di confezioni a 90 giorni di copertura terapeutica. E così è stato, per fortuna, anche se ci sono voluti quasi 2 anni! 

Ecco il testo dell'articolo 15 modificato rispetto alla prima versione con la distribuzione mensile.

Art. 15 (Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

1. All’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: «sei pezzi» sono sostituite dalle seguenti: «12 pezzi», le parole «180 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «360 giorni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al momento della dispensazione, per la prescrizione che ha una validità di 360 giorni, il farmacista consegna periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire novanta giorni di terapia.».
 
2. Al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l'approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d'uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell’articolo 76, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.

 

  

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