Il
rapporto tra cittadino contribuente e Agenzia delle entrate, si
sa, non è proprio idilliaco. Ma quello tra medici di MG
e fisco è
ancor più contorto, fino al paradosso, specie per quanto riguarda
l'IRAP, complice la posizione fiscale un po'
ambigia del medico
del territorio, a metà strada tra il rapporto di subordinazione
del dipendente pubblico e la libera
professione in senso stretto.
Fin
dal 2002
i ricorsi contro l'IRAP dei MMG “single”, non associati e
senza personale
dipendente, hanno avuto buon esito sia in sede di
commissioni provinciali che regionali. In una fase successiva il
contenzioso tra agenzia delle entrate e medici di MG ha riguardato
invece la partecipazione alla medicina di gruppo
e soprattutto la
presenza di personale di segreteria e/o infermieristico che,
secondo l'Agenzia fiscale, dimostrerebbe
il carattere organizzato
dell'attività convenzionata e quindi l'assoggettamento
all'Imposta regionale sulle attività produttive.
La
contraddizione tra l'interpretazione giuridica
libero-professionale dell'Agenzia delle Entrate e la natura
para-subordinata del rapporto di lavoro autonomo coordinato e
continuativo tra MMG e SSN è paradossale
ed emblematica della
scarsa conoscenza istituzionale del contesto
professionale
della MG.
In buona sostanza, dal lato amministrativo e normativo
l'amministrazione pubblica incentiva economicamente
le forme
associative e i collaboratori di studio, al fine di migliorare
qualità e quantità delle prestazioni, mentre contemporaneamente
sul versante fiscale penalizza con l'IRAP proprio coloro che
accettano la sfida di una
diversificazione dell'offerta, in forma
associata o assumendo, anche da single, collaboratori per poche
ore settimanali
(da 5 a 10) grazie
a specifici incentivi economici dell'ACN
e
degli AIR (vedi P.S.).
Se
per il libero professionista l'esercizio in forma associata e/o
con l’ausilio di personale dipendente si traduce in un
aumento
di efficienza nella gestione dello studio e quindi dei compensi
economici, lo stesso principio non vale per il
medico
convenzionato con il SSN; ciò per motivi inerenti alla tipologia
della sua retribuzione a quota capitaria individuale, predeterminata dalle convenzioni nazionali e regionali e quindi
non soggetta a variazioni in base al gioco della domanda e
dell’offerta come in regime libero-professionale. Il medico
Convenzionato inoltre non può incrementare il numero di “clienti”
oltre il massimale previsto dalla Convenzione e quindi la presenza
del dipendente non si traduce in surplus di prestazioni erogate e
di introiti economici.
La
Corte di Cassazione a sezioni civili riunite ha finalmente fatto
chiarezza in materia, anche a seguiti di precedenti
pronunciamenti
difformi delle sue sezioni. Con la sentenza N. 7291/16
del 13 aprile 2016 ha infatti rigettato il ricorso
dell'agenzia
delle entrate contro un medico di MG che in primo e secondo grado
aveva ottenuto il rimborso dell'IRAP
ingiustamente versata ( http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=337850&tipo=&cat=ULTLAV&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Lavoro&data=2016-04-14 ) . I
giudici dell'alta corte hanno stabilito in modo chiaro che la
partecipazione di un medico alla Medicina di Gruppo, secondo gli
ACN vigenti, e l'eventuale presenza di personale dipendente,
segretariale e infermieristico, non configura una stabile
organizzazione dell’attività professionale, tale da favorire un
incremento dei compensi economici e quindi l'obbligo di sottostare
all'IRAP.
Le
motivazioni addotte dalle sezioni unite civili della Cassazione
mettono finalmente un punto fermo dopo una sorta di
guerriglia
giudiziaria durata oltre un decennio, a base di innumerevoli
ricorsi, controricorsi, sentenze di I e II° grado delle commissioni tributarie fino alla cassazione; il contenzioso è
lievitato negli anni facendo sprecare tempo e denaro ai giudici
delle commissioni, ai medici e ai giudici supremi, ed impegnando
nelle aule della giustizia tributaria schiere di professionisti da
un parte e dall'altra. La questione dell'IRAP dei medici
convenzionati poteva essere risolta molto
tempo prima con un po'
di buon senso, se solo il legislatore si fosse interessato
all'argomento invece che delegare la
questione all'Agenzia,
dimostratasi incapace di valutare la differenza tra
un'organizzazione produttiva o
libero-professionale e l'esercizio
della medicina generale convenzionata con il SSN in forma
coordinata e continuativa.
Ad
una sorta di chiarimento si è giunti solo alla fine del 2015, ma
solo per quanto riguarda la libera-professionale del
dipendente.
Infatti la finanziaria 2016 ha stabilito che il medico con
attività libero-professionale non è soggetto ad IRAP se i
compensi “privati” non superano il 25% del reddito
complessivo. Peraltro sempre durante la discussione della legge di stabilità 2016 era stato
approvato un ordine del giorno, in Commissione
Bilancio
al Senato,
che
caldeggiava
un
intervento
normativo
chiarificatore. Ora
finalmente con la sentenza delle sezioni unite civili della
Cassazione si è
arrivati ad un pronunciamento univoco, che
potrebbe rappresentare una vera svolta nella giurisprudenza civile
sull'argomento mettendo
la parola fine ad un inutile
contenzioso
decennale.
P.S.
In merito al ruolo svolto dal dipendente
nell’organizzazione ambulatoriale valgono le seguenti
considerazioni:
-La
presenza di personale dipendente dello studio di MMG, sia
segretariale che infermieristico, non solo non si traduce in un
aumento degli introiti economici, in virtù di una più
efficiente organizzazione del lavoro ambulatoriale, come
erroneamente ipotizzato dall’Agenzia delle Entrate, ma comporta
al contrario per il Medico convenzionato non specialista, che
quindi svolge tale attività in modo esclusivo, un surplus di
costi economici correlati al rapportodi dipendenza del personale
assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi
professionali;-I
suddetti oneri infatti sono solo parzialmente coperti dalle
indennità previste dall’ACN per l’assistenza primaria, in
essere da una ventina di anni, e che sono peraltro commisurati al
numero di assistiti in carico, e non all’orario di lavoro del
dipendente, fino al massimale di scelta di 1500 e per un orario
minimo settimanale stabilito dalla convenzione nazionale (da 4 a 8 ore settimanali);
-tali
incentivi sono previsti dall’ACN ed erogati dalla Regione con
l’intento di migliorare la qualità assistenziale
l’efficienza dell’organizzazione ambulatoriale, di cui
beneficiano glia assistiti del SSN ed indirettamente il MMG, ma
senza alcun vantaggio economico per il medico che assume un
collaboratore di studio o un infermiere;
-Il
personale segretariale, ad esempio, consente di razionalizzare il
lavoro delegando al dipendente mansioni prettamente burocratiche
e ripetitive per lasciare al medico più tempo da dedicare
all’attività squisitamente clinica ed assistenziale, spesso su
appuntamento. Analogamente il personale infermieristico può
svolgere le proprie mansioni in affiancamento al medico,
ampliando e completando l’offerta di prestazioni ambulatoriali,
per un miglioramento della qualità dell’assistenza e con
maggiore soddisfazione degli assistiti;
-proprio
la Regione Lombardia, constatata l’esiguità dell’indennità
prevista dall’ACN per il personale distudio, ha sottoscritto da
una decina di anni a questa parte AIR che aumentano gli importi
delle indennità nazionali in modo da favorire un incremento
minimo pre-definito dell’orario di lavoro del personale
dipendente, visti anche gli aumenti dei carichi di lavoro dovuti
alle patologie croniche, sempre più diffuse e prevalenti
rispetto alle condizioni acute. |
Nessun commento:
Posta un commento