Rispetto
alla bozza circolata alla fine dell'estate, il Decreto Ministariale
che dal 20 gennaio 2016 introduce 203 Note per l'appropriatezza
prescrittiva precisa i criteri a cui saranno sottoposti
altrettanti accertamenti diagnostici:
-
«condizioni di erogabilità»: si riferiscono alle specifiche circostanze in assenza delle quali la prestazione specialistica risulta inappropriata e non può essere erogata nell’ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale;
-
«indicazioni di appropriatezza prescrittiva»: riguardano le specifiche circostanze in assenza delle quali la prestazione, comunque erogabile nell’ambito e a carico del Servizio sanitario nazionale, risulta ad alto rischio di inappropriatezza.
Particolarmente invasive sono le norme burocratico-amministrative che regoleranno dal 20 gennaio in avanti la prescrizione sul ricettario del SSN degli accertamenti soggetti a Nota, da parte dei medici vale a dire:
- per le condizioni di erogabilità, la lettera identificativa (A, B, C etc..) da riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta;
- per le indicazioni di appropriatezza prescrittiva, la lettera identificativa (A, B, C et..) da riportare sulla ricetta, di seguito alla prestazione prescritta.
Ad esempio i lipidi -colesterolo totale, HDL, LDL e trigliceridi -possono essere prescritti:
A) come screening su tutti i soggetti di età > 40 anni
B) nei soggetti con malattia cardiovascolare o fattori di rischio cardiovascolare o familiarità per malattie dismetaboliche, dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci. In assenza di valori elevati, modifiche dello stile di vita o interventi terapeutici, l'esame è da ripetere a distanza di 5 anni.
La
maggioranza degli esami di laboratorio compresi nell'elenco
ministeriale è sottoposto a condizioni di erogabilità e solo per
una ventina si prevedono criteri di approppriatezza prescrittiva meno
vincolanti per il medico:
-
una quarantina di accertamenti di prescrizione comune è soggetto a condizioni di erogabilità, più o meno stringenti: fosfatasi alcalina, clearance della creatinina, calcio, albumina, GPT e GOT, LDH, lipasi, magnesio, fosfato, mioglobina, anticorpi anti-tiroide, markers epate B e delta, CEA, CA 19.9, Ca 125, Ca 15.3, enolasi, cromo, test del sudore, emogruppo ABO e fenotipo Rh, ricerca campylobacter, chlamydie, salmonelle, shigelle etc..;
-
per una quindicina di esami di laboratorio il decreto si limita ad indicare criteri di appropriatezza prescrittiva, abbastanza laschi, o a sottolineare il carattere obsoleto del test: alfa amilasi, fosfatasi acida, potassio, sodio, PT, PTT, urea, ferro, miceti anticorpi, desossicortisolo, trombossano beta2, viscosità ematica, beta tromboglobulina, glicoproteina ricca in istidina, inibitore attivatore plasminigeno;
-
due accertamenti diagnostici (fosfatasi alcalina e e fosfatasi alcalina ossea) sono soggetti sia a condizioni di erogabilità che a indicazioni di appropriatezza prescrittiva;
-
in molti casi le condizioni di erogabilità, a cui è subordinata la prescrizione, appaiono scontate: il medico in genere prescrive il dosaggio di lipasi o amilasi solo in presenza di sintomi suggestivi per pancreatite, mioglobina o CPK in caso di mialgie o in corso di terapia con statine, l'uricemia nella patologia renale, gottosa o nel monitoraggio delle terapie iperuricemizzanti, il test del sudore nel sospetto di fibrosi cistica etc;
-
oltre un centinaio di prescrizioni riguarda situazioni cliniche di esclusiva pertinenza specialistica, in particolare prestazioni odontoiatriche e radioterapiche, test allergologici (IgE specifiche) e di tipizzazione HLA, tomoscintigrafie, esami di genetica medica e molecolare, oncoematologia, citogenetica e immunogenetica;
-
infine restano esclusi da ogni limitazione prescrittiva: emocromo, glicemia ed emoglobina glicata, creatinina, VES, Pcr, Bilirubina, GammaGT, ferritina e transferrina, funzionalità tiroidea, surrenalica e riproduttiva, immunoglobuline, test reumatici compresi gli auto-anticorpi, SOF, esami urine e colturali, test sierologici per rosolia, CMV, lue, HIV, toxoplasmosi etc..
Per
quanto riguarda la diagnostica per immagini l'elenco
ministeriale comprende sia le TAC che le RMN dell'apparato
osto-articolare (TAC della colonna e degli arti superiori e inferiori
con e senza contrasto) mentre per per la densitometria ossea si
rimanda alle indicazioni del DM relativo. La TAC del rachide senza contrasto è
soggetta solo a due indicazioni di appropriatezza prescrittiva:
patologia traumatica acuta o complicanze post-chirurgiche.
Per
entrambe le tecniche alcune note fanno riferimento a sospetta
patologia traumatica od oncologica, quest'ultima normata sulla base
di un puntiglioso elenco di criteri clinici (note n. 32, 34, 36, 38 e
40):
- anamnesi positiva per tumori;
- perdita di peso;
- assenza di miglioramento con la terapia dopo 4-6 settimane;
- età sopra 50 e sotto 18 anni;
- dolore ingravescente, continuo anche a riposo e con persistenza notturna.
Per
l'erogabilità
delle prestazioni
di odontoiatria
sono
previsti due criteri generali, ovvero:
a) «vulnerabilità sanitaria»: presenza di condizioni cliniche che possono essere gravemente pregiudicate da
una patologia odontoiatrica concomitante;
b) «vulnerabilità sociale»: condizione di svantaggio sociale ed economico correlata di norma al basso reddito, a condizioni di marginalità o esclusione sociale.
a) «vulnerabilità sanitaria»: presenza di condizioni cliniche che possono essere gravemente pregiudicate da
una patologia odontoiatrica concomitante;
b) «vulnerabilità sociale»: condizione di svantaggio sociale ed economico correlata di norma al basso reddito, a condizioni di marginalità o esclusione sociale.
Il Decreto Lorenzin è inaccettabile... è il delirio di una persona che non sa di cosa parla perché non ha MAI fatto il medico. Ma il vero problema è un altro: i sindacati che ci stanno a fare?!? Per mangiare la pizza insieme il giovedì sera? E poi di tutelare la categoria medica si disinteressano a tal punto da lasciare approvare una simile aberrazione dell’Arte Medica?!
RispondiEliminaLa maggior parte delle richieste di RM rachideo - in particolare lombare e cervicale - sono finalizzate alla diagnosi e definizione delle ernie discali nonché delle loro complicazioni. Che dovremmo fare adesso, negare ai nostri Assistiti un mezzo diagnostico assolutamente indispensabile?
RispondiEliminaMi sfugge qualcosa: sulle condizioni di erogabilità del CH HDL...è appropriato ripetere il dosaggio se elevato?! e non se ridotto? interpreto male io?
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